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16/10/2007 

Se le parti vogliono associarsi costituendo una società di persone, possono farlo anche dando vita ad una società in accomandita semplice (d'ora in poi s.a.s.).Alla s.a.s. si applica, in generale, la disciplina relativa alla società in nome collettivo (che ricordiamo rinvia, a sua volta, alla disciplina dettata per la società semplice), salvo le norme particolari che verranno qui di seguito esaminate. Tale società è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:- gli accomandatari,

16/10/2007 

Gli accomandanti sono soci esclusi, in linea di principio, dall'amministrazione della società.Essi possono, tuttavia, trattare o concludere singoli affari in nome della società, a condizione di essere muniti di una procura o di una autorizzazione  specifiche.Ciascun accomandante è responsabile per le obbligazioni sociali, limitatamente al conferimento effettuato in società. Non assume, quindi, ulteriori rischi, se non quello di perdere il valore del capitale conferito.Tuttavia, perde il bene

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