13/12/2010
La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire ad opera di ciascuno o di entrambi i coniugi oppure da parte di un terzo: l'atto di costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.c., deve essere redatto per atto pubblico, ovvero davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni.Inoltre, nell'ipotesi di costituzione su iniziativa di un terzo, il codice civile prevede che essa possa avvenire non solo per atto tra vivi, nel qual caso essa si perfeziona soltanto in seguito al