30/01/2012
Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate in forza del Decreto Legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122. Come precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Circolare del 5 agosto 2010: - il nuovo comma 8 dell’art. 58 del d.lgs. 231 del 2007 fissa a 3.000 euro l’importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento