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16/10/2007 

La disciplina  della società in accomandita semplice è analoga sotto molto profili a quella della società semplice. Inoltre, quanto alla modifica soggettiva conseguente al trasferimento della quota sociale, occorre distinguere tra quota dell’accomandatario e quota dell’accomandante.Pensiamo all'ipotesi in cui uno dei soci accomandatari intenda trasferire la propria quota di partecipazione sociale. Il trasferimento per atto tra vivi potrà sicuramente avvenire: tuttavia, se l'atto costitutivo

16/10/2007 

Pensiamo all'ipotesi in cui si sia verificata una perdita nel capitale sociale, cosa è necessario fare?L'unica prescrizione di legge al riguardo prevede, che in caso di perdite, la società non può ripartire gli utili fra i soci fino a che il capitale non sia ridotto o reintegrato in misura corrispondente.Tuttavia, diversamente da quanto accade nelle società di capitali, non esiste alcun obbligo di ridurre il capitale qualunque sia l'ammontare delle perdite, anche se esse siano tali da azzera

08/03/2005 

Pensiamo all’ipotesi in cui le parti abbiano deciso di intraprendere un’attività imprenditoriale costituendo una società di persone.In generale, quali caratteristiche dovrà avere tale società?Innanzitutto, vi sarà la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali:- di tutti i soci, nella società in nome collettivo;- di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per i soci che non hanno  poteri di rappresentanza, nella società semplice;- dei soli soci accom

08/03/2005 

La società semplice costituisce la forma più elementare di società. La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali.La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all'esercizio di:- attività agricole, con alcune limitazioni in quanto:• la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l'esercizio comune e concreto di atti

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