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29/11/2018 

ESTINZIONE LIBRETTI AL PORTATORE ENTRO 31 DICEMBRE 2018

13/03/2018 

TUTELA DEL PATRIMONIO - Assegni privi della clausola "non trasferibile" - sanzioni

29/02/2012 

a. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l’attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l’attività dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene. b. Consulenza per l’organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l’attività commerciale sottostante. c. Prestazio

29/02/2012 

Dal 9 maggio 1991 al 31 dicembre 2001 , divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni (art. 1 d.l. 3 maggio 1991 n. 143 pubb. G.U. 8 maggio 1991 n. 106 conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197), lo st

27/05/2009 

Il legislatore delegato ha inserito, all'interno del d. lgs., un importante gruppo di norme (17) riguardante le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, nonché ulteriori restrizioni alla libera circolazione degli assegni. Limitazione all'uso di danaro contante che si traduce in tracciabilità dei pagamenti mediante una canalizzazione dei flussi finanziari negli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari, i cui dati sono facilmente reperibili in caso di indagini dir

31/03/2008 

Individuazione del titolare effettivoMancata acquisizione delle modalità di pagamentoTracciamento delle modalità di pagamentoFrazionamento del pagamento Individuazione del titolare effettivo La mancata individuazione del titolare effettivo non è anomalia che va segnalata all'UIF, in assenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano l’operazione sospetta. Mancata acquisizione delle modalità di pagamento

09/12/2007 

Il venditore ha diritto di ricevere dall’acquirente al momento della sottoscrizione del contratto di vendita l’intero importo  del prezzo convenuto. E’ frequente che il venditore abbia già ricevuto un anticipo di detto prezzo, in genere a titolo di caparra: avrà, pertanto, diritto in tal caso alla somma dovuta per differenza, ossia al saldo del prezzo di vendita. E’ facoltà del venditore concedere una dilazione di pagamento all’acquirente, con o senza previsione del pagamento degli interessi

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