13/12/2010
Infine, come sopra accennato, i beni del fondo sono strettamente vincolati ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che anche i creditori subiscono tale "limitazione di responsabilità del fondo": il creditore non può, infatti, soddisfarsi sui beni e sui frutti del fondo in relazione ai debiti che conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).Ne consegue che i creditori potranno agire sui beni del fondo patrimoniale e sui loro frutti essenz