10/09/2009
Nelle Società per Azioni il conferimento o finanziamento del socio deve essere effettuato in denaro. Qualora l’atto costitutivo lo consenta è altresì ammesso un finanziamento del socio avente ad oggetto beni materiali o immateriali valutabili in denaro o crediti. Non possono formare oggetto di conferimento (se non in maniera accessoria) le prestazioni di opera o di servizi. Di conseguenza non sono ammissibili i soci d’opera. Nelle società di capitali lo status di socio e la titolarità della part