08/12/2007
Il ricorso deve essere presentato al giudice tutelare del luogo in cui l’eventuale beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.). La nomina è fatta con decreto motivato immediatamente esecutivo dal giudice tutelare entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta (art. 405, comma 1°, c.c.). L’interessato può anche essere un soggetto già interdetto o inabilitato, nel qual caso: a) il ricorso è presentato congiuntamente all’istanza al giudice competente per la revoca del