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13/03/2017 

IMPOSTE - Res non dom "all'italiana"

29/10/2013 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Azienda donata

26/08/2011 

La sentenza n. 17595 del 23 agosto 2011 della Corte di Cassazione interviene sull’ individuazione degli oneri inerenti che concorrono alla determinazione del costo fiscale di terreni e fabbricati ai sensi dell’art. 68, commi 1 e 2 del TUIR. Ai fini delle imposte sui redditi, la cessione a titolo oneroso di terreni (edificabili o agricoli acquistati da meno di 5 anni), posseduti al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata, è passibile di generare reddito impo

22/03/2010 

La Costituzione italiana, approvata dall’Assemblea costituente, è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. La Costituzione sta al vertice della gerarchia delle fonti ed è la fonte principale dalla quale dipendono tutte le altre che devono ad essa conformarsi. Per Costituzione formale si intende il testo entrato in vigore nel 1948. Questa si contrappone alla Costituzione materiale, che oltre al testo originale comprende anche alcune modifiche, integrazioni ed attuazioni realizzate nel corso degl

01/01/2010 

Occorre distinguere, essenzialmente, tre tipologie di plusvalenze: 1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986); 2) le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione) (art. 67, comma 1, lett. b)

01/01/2010 

L’amministrazione finanziaria ha avuto modo di rilevare che, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Tuir, “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”. Sulla base della disposizione citata, anche la costituzione di una servitù di passaggio, come qualsiasi altra servitù, va ricondotta all’art. 67, comma 1, lettera b), del Tuir, concernente

01/01/2010 

Ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte cedente resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 917/1986, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta

01/01/2010 

Le plusvalenze immobiliari realizzate nell'esercizio di impresa - da imprenditori individuali o società - sono sempre soggette a tassazione quali componenti del loro redditi d’impresa.

10/06/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Plusvalenza - Cessione immobili

01/01/2008 

Le spese per le quali è ammessa la detrazione devono essere sostenute nel periodo 1998 - 2010 per una serie di interventi effettuati in relazione a edifici situati in Italia, censiti al Catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'Ici per gli anni a decorrere dal 1997 (se dovuta).Gli interventi ammessi sono i seguenti: a) realizzazione di qualsiasi intervento di recupero, esclusa la ristrutturazione urbanistica, effettuati sulle parti comuni di edifici cond

31/01/2007 

La donazione è il contratto con il quale un soggetto (detto “donante”) trasferisce un proprio diritto (ad esempio: la proprietà di un immobile o di una somma di denaro) ad un altro soggetto (detto “donatario”) o assume verso quest’ultimo una obbligazione (ad esempio: l’obbligo di corrispondergli una rendita vitalizia) per spirito di liberalità, senza cioè ricevere una controprestazione e quindi con l’effetto di incrementare l’entità della  sfera giuridica del donatario a detrimento della sf

13/01/2007 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Trasferimento immobiliare - Plusvalenze

31/08/2006 

Trasformazione, fusione e scissione Nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, queste operazioni devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.Cessione d'aziendaDeve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario.Per gli enti ecclesiastici tale disposizione di si applica limi

14/01/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Irpef - Plusvalenza - Imposta sostitutiva (2)

14/12/2005 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Plusvalenza - Imposta sostitutiva (1)

12/12/2005 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Compravendita immobiliare - Prezzo valore - Plusvalenza

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