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07/04/2016 - Articolo del notaio

IMPRESA FAMILIARE - Il regime fiscale

18/03/2011 

Fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, gli utili di esercizio delle imprese aderenti alla rete, se destinati al fondo patrimoniale comune (o ai patrimoni destinati all'affare), non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese stesse. Devono, però, essere utilizzati per la realizzazione entro l'esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Gli utili concorrono alla formazione del reddito nel l'esercizio in cui la riserva è

13/12/2010 

Esiste una giurisprudenza ormai copiosa circa l’utilizzo del trust allo scopo di agevolare il buon esito di procedure concorsuali e quindi si può a buon titolo affermare che è questo uno dei casi in cui il trust ha avuto uno dei suoi maggiori successi applicativi. L’ipotesi più frequente è quella che si verifica quando il trust è usato per favorire l’approvazione di un concordato e cioè per dar modo ai creditori e al giudice di convincersi che la proposta concordataria è seria e che essa, un

19/02/2010 

Della questione si è occupata la Ris. Agenzia Entrate 30 maggio 2008, n. 218/E, secondo la quale:- la consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà non comporta in alcun modo realizzo di plusvalenza; - per verificare se la successiva cessione della piena proprietà comporta realizzo di plusvalenza tassabile (in particolare, se è decorso o meno il quinquennio a tal fine rilevante), occorre aver riguardo alla data di acquisto della nuda proprietà, e non alla data di acquisto dell’usufrutto

01/01/2010 

Occorre distinguere, essenzialmente, tre tipologie di plusvalenze: 1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986); 2) le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione) (art. 67, comma 1, lett. b)

01/01/2010 

Comportano realizzo di plusvalenza gli atti a titolo oneroso, con i quali cioè l'immobile viene ceduto verso un corrispettivo: può trattarsi di una vendita, di una permuta, di un conferimento in società, ed in genere di qualsiasi atto in cui sia presente un corrispettivo dell'alienazione, anche di natura non pecuniaria. Può trattarsi o della cessione del diritto di proprietà, o anche della costituzione di un diritto reale (es., usufrutto, cessione di volumetria edificabile).

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

01/01/2010 

Nell’ipotesi di trasferimento gratuito, non vi è certamente realizzo di plusvalenza. Nell’ipotesi di trasferimento verso corrispettivo, può probabilmente ritenersi esclusa da tassazione la plusvalenza ai sensi dell’art. 19 della legge n. 74/1987, che esonera da “ogni altra tassa” gli atti ed i provvedimenti relativi al divorzio (norma applicabile anche alla separazione personale: Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 154). In caso di successiva rivendita di immobile acquistato come sopra, oc

01/01/2010 

Anche la rinuncia, a titolo oneroso, ad una servitù comporta realizzo di plusvalenza. In questo caso si è ritenuto che il prezzo di acquisto originario, ove non autonomamente individuato al momento di acquisto del diritto con riferimento particolare alla servitù, debba essere estrapolato dal prezzo complessivo di acquisizione dell'immobile e di costituzione della servitù a suo tempo pagato da colui che, adesso, rinuncia alla servitù. Al riguardo può essere utilizzato un criterio di tipo proporzi

01/01/2010 

Occorre innanzitutto definire la nozione di terreno edificabile. A tal fine, occorre innanzitutto aver riguardo agli strumenti urbanistici (piano regolatore, piano particolareggiato, ecc.) vigenti al momento della cessione. L'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248/2006, ha peraltro precisato che, anche ai fini dell'applicazione del d.p.r. n. 917/1986, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico

28/12/2009 

Secondo la Ris. Agenzia Entrate 31 marzo 2003, n. 78/E, occorre distinguere: - riguardo alla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili - che comporta realizzo di plusvalenza a prescindere dalla gratuità o onerosità dell’acquisto, e del tempo trascorso da quest’ultimo - la rivendita di immobile usucapito genera plusvalenza tassabile; in questo caso, si considera come valore iniziale il valore dell’immobile dichiarato e liquidato in sede di registrazione della sentenza di usucapione

19/11/2008 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Conferimento partecipazioni - Plusvalenza - Valore normale

08/11/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Plusvalenza - Trasformazione da fabbricato a terreno

17/07/2004 - Articolo del notaio

TUTELA DEL PATRIMONIO - contratto garanzia finanziaria

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