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01/01/2010 

Occorre innanzitutto definire la nozione di terreno edificabile. A tal fine, occorre innanzitutto aver riguardo agli strumenti urbanistici (piano regolatore, piano particolareggiato, ecc.) vigenti al momento della cessione. L'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248/2006, ha peraltro precisato che, anche ai fini dell'applicazione del d.p.r. n. 917/1986, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico

01/01/2008 

Sono tali le aree che, in base agli strumenti urbanistici generali vigenti (Piano Regolatore, Piano di Fabbricazione) o ai loro piani attuativi (Piano Pluriennale di Attuazione - PPA; Piano di Inquadramento Operativo - PIO; Piano di Lottizzazione - PL), risultino sfruttabili agli effetti edificatori, anche quando tali strumenti ne prevedano l'esproprio.In ogni caso, l'area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale definit

01/01/2008 

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta (art. 5 c. 5 D. Lgs. 504/92).Nella determinazione del valore si devono tenere presenti tre ordini di fattori:a) l'indice di edificabilità e la destinazione d'uso consentita, nei termini riportati in apposito certificato di destinazione urbanistica, firmato dal Sindaco e richiesto dal contribuente (un'area la cui edificabilità è prevista solo dal piano regolatore generale, in qu

01/05/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Edificabilità di fatto - Profili tributari

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