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20/03/2011 

Se il de cuius non lascia testamento, al coniuge spetta tutta l'eredità se non ci sono né figli legittimi o naturali (o loro discendenti), né ascendenti, fratelli o sorelle (o loro discendenti). Se il de cuius invece era vedovo, i suoi figli ereditano l’intero suo patrimonio, che va suddiviso tra essi in parti eguali; quindi, se c’è un solo figlio, egli diviene titolare di tutta l’eredità. Quando invece con il coniuge superteste concorrono i figli legittimi o naturali del defunto, al vedovo spe

19/12/2010 

Con l’istituzione del trust si origina, sui beni destinati al trust, un vincolo che vale a tenerli distinti dal restante patrimonio del trustee e che destina questi beni all’attuazione dello scopo indicato dal disponente. Pertanto, il trust non è un soggetto cui i beni del trust sono intestati: i beni sono intestati al trustee, ma appunto isolati dai restanti beni che gli appartengono e che con il trust non hanno attinenza. Dal punto di vista fiscale, tuttavia, l’articolo 73 del dpr 917/1973, il

10/08/2010 

Si ipotizza che il defunto lasci il coniuge e tre figli. Non c’è testamento. Si ipotizza altresì in 150 il valore del patrimonio (cosiddetto relictum) lasciato alla sua morte e in 120 il valore dei beni dal medesimo donati (in ipotesi, a uno solo dei tre figli predetti). Per il calcolo della legittima occorre: a) formare la cosiddetta “massa fittizia” (150 + 120 = 270); b) stabilire quanto di essa è riservato a ciascuno dei “legittimari” (nel nostro caso: 3/12 alla moglie, 6/12 ai fi

30/03/2006 

IL PATTO DI FAMIGLIA 1. IntroduzioneCon l’introduzione nel nostro ordinamento del “patto di famiglia”, istituto da tempo atteso e caldeggiato, la trasmissione della ricchezza familiare, prevalentemente rappresentata dall’impresa e/o caratterizzata da una predominante dimensione mobiliare, può essere oggi programmata con lungimiranza.Per lungo (forse troppo) tempo le norme che nel nostro ordinamento disciplinano le successioni mortis causa sono rimaste del tutto indifferent

21/03/2006 

I contratti tra familiari aventi ad oggetto la successione nell’ azienda di famiglia non sono dunque più vietati: la legge consente ora di stipulare il cosiddetto “patto di famiglia” e cioè di pattuire tra i membri di una certa famiglia la “destinazione” delle attività economiche di titolarità di un determinato soggetto appartenente alla famiglia medesima in vista della sua successione; e ciò senza che alcuna contestazione sia più sollevabile verso la “sistemazione” così organizzata.Per comp

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