22/03/2010
Generalmente la legge dispone solo per l’avvenire, cioè non ha effetto retroattivo ovvero interviene a disciplinare i rapporti e le situazioni che si verificano dopo la sua entrata in vigore.Ciò comporta che il cittadino è tenuto a comportarsi nel modo previsto dalla legge solo dopo la sua entrata in vigore.Ogni comportamento precedente all’entrata in vigore della legge, pur potendo essere a questa contrario, non è normalmente punibile o perseguibile da parte dell’ordinamento giuridico. Solo