04/07/2006
Il presupposto per l’ottenimento del credito d’imposta in sede di riacquisto della “prima casa” è che l’originario acquisto della casa poi venduta sia stato tassato con l’imposta (di registro o Iva) agevolata propria dei trasferimenti a titolo oneroso; l’importo del credito è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposto sul primo acquisto agevolato e non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva corrisposta in relazione al secondo acquisto. Pertanto,