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31/01/2019 - Articolo del notaio

PATTO DI FAMIGLIA - La prima sentenza (tributaria) della Cassazione

29/03/2018 - Articolo del notaio

SOCIETA' - La raccolta di capitale mediante crowdfunding

01/01/2010 

A norma dell'art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005, a seguito della richiesta - da rendersi in atto da parte del cedente - di applicazione dell'imposta sostitutiva, il notaio provvede all' applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva medesima, ricevendo la provvista dal cedente (il quale, quindi, deve pagare al momento dell'atto l'imposta calcolata mediante applicazione dell' aliquota del 20% alla plusvalenza realizzata). Il notaio comunica successivamente all'Agenzia delle entrate

21/12/2009 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Scudo fiscale (2)

09/12/2007 

Obbligo principale dell’acquirente è ovviamente quello di pagare il prezzo pattuito al venditore al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto.Nell’ipotesi di anticipato versamento di una somma a titolo di acconto o caparra vi sarà ovviamente l’obbligo di versare la differenza, ossia il saldo prezzo. E’ lecito per l’acquirente richiedere una dilazione di pagamento, ma non è suo diritto ottenerla dal venditore, essendo rimessa alla discrezionalità di quest’ultimo concederla: l’obb

03/12/2007 

La portabilità del mutuo è l’espressione che contraddistingue la disciplina, introdotta dal d.l. 31 gennaio 2007 n. 7 (convertito in legge 40/2007, la cosiddetta legge Bersani-bis), con la quale il legislatore ha inteso stimolare la concorrenza tra banche, al fine di avvantaggiare i clienti, cercando di rendere agevole la sostituzione di un vecchio mutuo con un nuovo mutuo, meno oneroso per le tasche del debitore.Per realizzare questo obiettivo, il legislatore ha puntato sul meccanismo della cos

01/05/2007 

Nella fase anteriore al rogito non solo occorre prestare attenzione all’entità delle somme che si sborsano (che va limitata il più possibile) ma anche alla “qualificazione” delle somme stesse: da come queste somme sono infatti “denominate” deriva infatti un differente trattamento in caso di “crisi” contrattuale.Normalmente, il primo pagamento che si effettua viene denominato “caparra confirmatoria”: con questa qualificazione si ottiene il risultato che, se chi riceve la caparra si rende inad

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