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17/05/2019 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - Guida alle agevolazioni fiscali

12/08/2018 

COMPRAVENDITE - Sondaggio congiunturale Banca d'Italia

16/03/2018 

IRPEF - La Guida dell'Agenzia Entrate alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie

26/07/2016 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Prima casa - Abitazione preposseduta inidonea

26/04/2016 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Le nuove sanzioni per l'imposta di registro

20/05/2012 - Articolo del notaio

20/05/2012 

2012 05 20 IMU- Mini-prelievo a portata ridotta

19/05/2012 - Articolo del notaio

30/01/2012 

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate in forza del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122. Come precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Circolare del 5 agosto 2010: - il nuovo comma 8 dell’art. 58 del d.lgs. 231 del 2007 fissa a 3.000 euro l’importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento

01/03/2008 

Sono cambiate, con la Finanziaria 2008, le condizioni per ottenere, nella stipula dei contratti di mutuo, il beneficio dell’imposta sostitutiva al 0,25 per cento. Fino al 31 dicembre 2007 la normativa in materia (articolo 18 dpr 601/1973; articolo 1-bis dl 168/2004 convertito in legge 191/2004; articolo 2 dl 220/2004 convertito in legge 257/2004) disponeva:a) l’aliquota del 2 per cento nel caso di mutuo destinato a finanziare l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di una abitazione per

01/01/2008 

L'imposta è ridotta del 50% nel rispetto delle seguenti condizioni:a) accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario;b) presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.In entrambi i casi la documentazione dovrà essere allegata alla dichiarazione Ici.Se l'inagibilità (o l'inutilizzabilità) non riguarda tutto l'anno, la suddetta riduzione si applica proporzionalmente al periodo in cui l'inagibilità sussiste.

01/01/2008 

Con riferimento agli immobili residenziali e loro pertinenze, è prevista una detrazione riferita a molteplici tipi di spese (art. 1 legge 449/97).La detrazione è stata disposta nelle seguenti misure:a) per le spese sostenute nel 1998 e 1999: 41%;b) per quelle sostenute nel periodo 2000 - 2005: 36%;c) per quelle sostenute dal 1° gennaio al 30 settembre 2006: 41%;d) per quelle sostenute dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2010: 36%.Dette percentuali sono da applicare alle spese sostenute fino a

01/01/2008 

Per le aree destinate all'esproprio la base imponibile è costituita dall'ammontare della relativa indennità prevista per tutte le fattispecie di pubblica utilità.Se il valore dichiarato nell'ultima denuncia ai fini ICI risulta inferiore all'indennità, questa viene ridotta al valore dichiarato.Nel caso in cui il valore dichiarato risultasse superiore, l'indennità di esproprio viene maggiorata dell'imposta pagata per la differenza di valore dichiarato in più, negli ultimi 5 anni dal dichiarant

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