Risultati ricerca

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

Risultati ricerca

24/03/2010 

La durata in carica dei giudici costituzionali è di nove anni, senza la possibilità di essere rieletti.Il Presidente della Corte, invece, che viene scelto tra e da i giudici eletti, resta in carica tre anni ed è rieleggibile, sempre su proposta dei componenti della Corte.Al Presidente è affidata la direzione dell’attività della Corte nonché la redazione del calendario di discussione delle cause.Essendo le decisioni della Corte prese in modo collegiale, il suo voto è prevalente, in caso di pa

24/03/2010 

Il Presidente della Repubblica resta in carica sette anni (art. 85, primo comma, Cost.) ed è rieleggibile. Trenta giorni prima della scadenza, il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. A conclusione del suo mandato, il Presidente della Repubblica entra a far parte del Senato come senatore a vita (art. 59, primo comma, Cost.). Il Presidente del Consiglio può subentrare quale supplente al Presi

1