08/03/2005
L'art. 1, comma 1°, L.N., come sopra indicato, conferisce innanzitutto al notaio il potere di attribuire pubblica fede agli atti ricevuti. Il concetto di pubblica fede esprime la particolare efficacia probatoria che l'ordinamento giuridico riconosce all'atto pubblico.Stabilisce infatti l'art. 2700 c.c. che l'atto pubblico fa prova, fino a querela di falso, sia della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, sia delle dichiarazioni