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13/03/2018 

TUTELA DEL PATRIMONIO - Assegni privi della clausola "non trasferibile" - sanzioni

22/04/2016 

Palazzo Edison(ex Palazzo del "Banco di Roma" a Milano)

27/03/2014 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Cooperative con voto a distanza

03/04/2008 

Si dice “base imponibile” il valore cui si applicano le aliquote d’imposta. Nel campo della compravendita di abitazioni, per l’ individuazione della base imponibile occorre distinguere tra:a) contratti soggetti all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in modo ordinario: qui la base imponibile è rappresentata dal corrispettivo pattuito (articolo 13, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);b) contratti soggetti all’applicazione dell’imposta di registro (e cioè sia le cessioni effettuate

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