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17/07/2018 - Articolo del notaio

IMMOBILI COMPRATI ALL'ASTA - Agevolazione all'impresa che compra per rivendere

01/11/2017 

COMPRAVENDITA - Plusvalenza per rivendita infraquinquennale

01/11/2017 

COMPRAVENDITA - Plusvalenza per rivendita infraquinquennale

01/11/2017 

COMPRAVENDITA - Plusvalenza per rivendita infraquinquennale

01/11/2017 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Plusvalenza per rivendita infraquinquennale

11/01/2016 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Edilizia residenziale pubblica - Prezzo di rivendita

29/09/2015 

COMPRAVENDITA - Edilizia residenziale pubblica - Prezzo di rivendita

29/09/2015 

COMPRAVENDITA - Edilizia residenziale pubblica - Prezzo di rivendita

24/01/2010 

A norma dell’art. 23, comma 1, lett. f), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette ai non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, tra l’altro, i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso. Pertanto, ai fini delle plusvalenze disciplinate dall’art. 67 Tuir: - in linea generale, la plusvalenza è soggetta a tassazione, in quanto reddito derivante da bene immo

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

01/01/2010 

Nell’ipotesi di trasferimento gratuito, non vi è certamente realizzo di plusvalenza. Nell’ipotesi di trasferimento verso corrispettivo, può probabilmente ritenersi esclusa da tassazione la plusvalenza ai sensi dell’art. 19 della legge n. 74/1987, che esonera da “ogni altra tassa” gli atti ed i provvedimenti relativi al divorzio (norma applicabile anche alla separazione personale: Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 154). In caso di successiva rivendita di immobile acquistato come sopra, oc

28/12/2009 

Secondo la Ris. Agenzia Entrate 31 marzo 2003, n. 78/E, occorre distinguere: - riguardo alla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili - che comporta realizzo di plusvalenza a prescindere dalla gratuità o onerosità dell’acquisto, e del tempo trascorso da quest’ultimo - la rivendita di immobile usucapito genera plusvalenza tassabile; in questo caso, si considera come valore iniziale il valore dell’immobile dichiarato e liquidato in sede di registrazione della sentenza di usucapione

27/04/2009 

In materia vi è una giurisprudenza copiosa:a) secondo la giurisprudenza dominante, entrambi i negozi sono nulli per frode alla legge (Cass. 22 luglio 1982 n. 4709; Cass. 14 maggio 1983 n. 3329; Cass. 16 dicembre 1983 n. 7414; Cass. 26 aprile 1985 n. 2724; Cass. 10 agosto 1988 n. 4923; Cass. 4 gennaio 1991 n. 31; Cass. 2 giugno 1992 n. 6682; Cass.16 novembre 2005 n. 23079); l'indagine sulla sussistenza della frode alla legge deve tener conto, tra l'altro, della vicinanza temporale dei due att

17/06/2008 

Nel caso di donazione di un bene immobile, si pongono rilevanti problemi in sede di successiva rivendita del bene a causa del suo possibile coinvolgimento in liti ereditarie tra gli eredi del donante.Per rendere la circolazione dei beni donati la più tranquilla possibile, la prassi professionale ha elaborato una pluralità di “strategie”. In sintesi:a) la concessione di una fideiussione all’acquirente da parte del donante (e di coloro che ne sarebbero attualmente i suoi legittimari, nel caso che

05/02/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Agevolazione prima casa - Acquisto

04/07/2006 

E’ diffusa la convinzione che – ove si dichiari, in una compravendita, un prezzo corrispondente all’importo della rendita catastale, rivalutata con i coefficienti previsti dalla legge – parte venditrice e parte compratrice siano al riparo da qualsiasi possibile conseguenza, civilistica o fiscale, derivante dall’eventuale simulazione del prezzo (ossia dichiarazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito). Il presente prospetto informativo intende sfatare tale luogo comune, ev

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