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15/06/2014 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Costituzione SpA con capitale minimo a 50mila euro

24/07/2012 

Il legislatore ha voluto tutelare lo posizione dei familiari dell'imprenditore che lavorino nell'ambito della sua impresa  riconoscendo loro una serie di diritti che, in virtù del rapporto instaurato tra imprenditore e collaboratori, non sarebbero altrimenti azionabili. E’ previsto il loro consenso, e ad essi spetta una parte dei risultati economici ottenuti dall'impresa con il loro apporto di lavoro. Spesso, comunque, si tratta di familiari che condividono e sostengono l'iniziativa dell'imp

10/09/2009 

La sottoscrizione di prestiti obbligazionari è disciplinata dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile. L’articolo 2410 che introduce la disciplina relativa ai titoli obbligazionari, pone un primo limite di carattere quantitativo all’emissione di obbligazioni:è vietata la sottoscrizione di prestiti obbligazionari per una somma eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato. La finalità è quella di mantenere un minimo di equilibrio tra la massa delle obbligaz

16/10/2007 

La società a responsabilità limitata è destinata ad imprese di dimensioni più ridotte rispetto alla società per azioni, e la partecipazione sociale è connotata da un profilo personalistico, assente nella s.p.a.. Infatti, la compagine sociale di norma è composta da un numero ristretto di soci, che non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società.La legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 ha inciso in modo particolarm

16/10/2007 

In early 2003 the Italian legislator issued a law decree (n° 6 of 17 January 2003) which thoroughly reformed companies limited by shares.  The declared aim was to simplify, where appropriate, and enrich, wherever possible, the rules governing such companies, with a view to increasing their competitiveness on both domestic and international markets.Many changes were made and the following results have been achieved:  a better, though still not complete, co-ordination between the rules governi

16/10/2007 

Le società di capitali sono di tre tipi: società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).Esse consistono in organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale. Il che significa che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Pertanto il socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna

16/10/2007 

From the historic and regulatory point of view, the joint-stock company is the prototype of the company with share capital whose body of rules apply to the limited partnerships with share capital (s.a.p.a.), with which it is compatible, and in some respects they are very close to the rules that govern the limited liability company, which however makes little reference to the rules on joint-stock companies, which consequently do not directly apply. The joint-stock company (s.p.a.) differs fro

16/10/2007 

La società per azioni costituisce sul piano storico e normativo il prototipo delle società di capitali, la cui disciplina analitica è applicabile anche alla società in accomandita per azioni e alla società a responsabilità limitata. Rispetto a questi tipi societari la s.p.a. si differenzia per la compresenza di due particolari elementi, ossia la responsabilità limitata di tutti i soci, che la distingue dalla s.a.p.a., in cui i componenti dell’organo amministrativo (soci accomandatari) rispon

16/10/2007 

Limited partnerships with share capital is a modified form of a company with share capital in which permanent directors manage the company who have unlimited liability, also contingent liability, for  social security liabilities. The provisions that are specific for this type of company are reduced to a few which concern above all the management of the company by the unlimited partners.    The peculiar characteristic of this type of company consists in the co-existence of two different group

16/10/2007 

La società in accomandita per azioni è una società per azioni modificata nella quale il potere di gestione spetta ad amministratori permanenti cui incombe, come contropartita della loro posizione preminente, la responsabilità illimitata, anche se sussidiaria, per le obbligazioni sociali.La caratteristica peculiare di tale tipo sociale consiste nella coesistenza di due diversi gruppi di azionisti: i soci accomandanti, esclusi dall’amministrazione e responsabili limitatamente al proprio confer

16/10/2007 

The dissolution and liquidation of an s.a.p.a. is governed in general by the rules put forth for companies with share capital and joint-stock companies, to which the reader is referred (please refer to the related paragraph).Besides the ordinary reasons for winding up a company with share capital, there is an additional reason which holds only for limited partnerships with share capital, i.e. the case in which all the unlimited partners step down from office and they are not replaced within

16/10/2007 

Special rules are laid down for the appointment and revocation of auditors and of the members of the supervisory board and, for the s.a.p.a. that are listed or subject to compulsory auditing, there are special rules for assigning or revoking the assignment to an audit firm.For all other aspects, please refer to the joint-stock companies (please refer to the related paragraph).

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