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23/06/2019 - Articolo del notaio

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - Maggioranza dei soci professionisti per 2/3

10/08/2018 

Le società start-up innovative

27/10/2017 

IMPOSTE - Guida fiscale alle locazioni brevi

15/09/2017 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Detrazione Irpef spese per risparmio energetico

31/07/2015 

11/08/2014 - Articolo del notaio

MUTUI - Scegliere il tasso con euribor ai minimi

11/08/2014 

2014-08 - MUTUI - Scegliere il tasso con euribor ai minimi

02/03/2012 

I dati vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate con periodicità: a) trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro; b) mensile dai soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a). Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri trasmette la comunicazione trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nel

22/03/2010 

La consuetudine, a differenza delle precedenti fonti, che sono tutte scritte, è una fonte del diritto non scritta basata sulla tradizione.Perché si possa parlare di consuetudine occorrono due condizioni: - l’abitudine a seguire un certo comportamento per un determinato periodo di tempo (diuturnitas);- la convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio (opinio iuris ac necessitatis). Tradizionalmente viene distinta in: - consuetudine secundum legem, quando è richiamata dall

10/09/2009 

Con una corretta consulenza finanziaria è possibile scegliere la gestione personalizzata che si desidera, ovvero un portafoglio altamente personalizzato e coerente con le proprie aspettative di rendimento. Le società di gestione risparmio (Sgr) e consulenza finanziaria si occupano sia di gestioni personalizzate di portafoglio che di gestione collettiva di portafoglio. Queste sono state introdotte dal D. Lgs. 58 del 1998 e rappresentano una nuova figura di gestore ed intermediario finanziario

10/09/2009 

Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato p

10/09/2009 

Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato p

10/09/2009 

Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato p

10/09/2009 

Settlor, trustee e beneficiary sono i soggetti del trust, un istituto giuridico anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il compito del trustee è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiary. Il trust è uno strumento utilizzato p

14/07/2009 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Certificazione energetica (4)

05/06/2009 

Per Leasing Finanziario si intende un contratto grazie al quale una società finanziaria (concedente) acquista da fornitori terzi dei beni di qualsiasi specie, mobili o immobili, per concederli in uso ad un soggetto (utilizzatore) per un periodo di tempo prefissato e mediante il pagamento di un canone periodico.Il Leasing Finanziario permette di scegliere il fornitore e il tipo di attrezzatura adatta alle proprie esigenze e, al termine del contratto, l'imprenditore può decidere di diventare p

23/03/2009 

Per le spese sostenute nel periodo 2002-2010, la detrazione, che va effettuata dall'imposta lorda, è ripartita in 10 quote annuali di pari importo (art. 9 c. 1 L. 448/2001). Per gli anni precedenti si poteva invece optare per la ripartizione in 5 o in 10 anni.Dal 2003, i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell' intervento edilizio, di età non inferiore - al termine di ciascun anno - a 75 e a 80 anni, possono ripartire la detrazione, rispettivamente, in

07/11/2008 - Articolo del notaio

TRUST-Tassazione trasparenza

09/12/2007 

Obbligo principale dell’acquirente è ovviamente quello di pagare il prezzo pattuito al venditore al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto.Nell’ipotesi di anticipato versamento di una somma a titolo di acconto o caparra vi sarà ovviamente l’obbligo di versare la differenza, ossia il saldo prezzo. E’ lecito per l’acquirente richiedere una dilazione di pagamento, ma non è suo diritto ottenerla dal venditore, essendo rimessa alla discrezionalità di quest’ultimo concederla: l’obb

09/12/2007 

La comunione legaledei beni  è il regime patrimoniale che la legge italiana collega “automaticamente” al matrimonio, pur lasciando liberi gli sposi di scegliere delle regole diverse (quali la separazione dei beni o la comunione convenzionale).In sintesi, la comunione legale prevede che, in linea di principio, tutti i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, anche se formalmente intestati ad uno solo, appartengano in realtà ad entrambi. Ciò significa che per venderli, donarli, darli in

09/12/2007 

Le aree di intervento del notaio italiano riguardano principalmente: a) l’acquisto di una casa o altri beni immobili;b) la formalizzazione di un contratto di mutuo con la Banca;c) la preparazione di procure che diano ad un terzo la nostra rappresentanzad) la modificazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi;e) la richiesta di  autorizzazioni del giudice per i figli minori;f) la donazione di beni;g) la costituzione, modificazione e tutti gli atti inerenti una società;h) il ricevimento e l’utili

09/12/2007 

Il regime patrimoniale  è l’insieme di regole che disciplinano la proprietà e le modalità di amministrazione dei beni acquistati da due persone sposate tra loro mentre dura il matrimonio ed quando il matrimonio si scioglie per qualsiasi ragione (morte, divorzio).In altre parole, il regime patrimoniale indica i diritti che ciascuno dei coniugi ha sui beni acquistati (dall’uno o dall’altro coniuge, o da entrambi)  durante il matrimonio, sia per il periodo in cui il matrimonio sussiste, sia per il

08/12/2007 

Per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi il nostro codice prevede un regime applicabile a tutte le famiglie nel caso in cui i coniugi non esprimano alcuna volontà specifica; la legge permette peraltro ai coniugi di scegliere un regime diverso sia al momento del matrimonio che successivamente.Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione legale. I coniugi possono stipulare apposita convenzione matrimoniale per sceglier

01/05/2007 

Nella fase anteriore al rogito non solo occorre prestare attenzione all’entità delle somme che si sborsano (che va limitata il più possibile) ma anche alla “qualificazione” delle somme stesse: da come queste somme sono infatti “denominate” deriva infatti un differente trattamento in caso di “crisi” contrattuale.Normalmente, il primo pagamento che si effettua viene denominato “caparra confirmatoria”: con questa qualificazione si ottiene il risultato che, se chi riceve la caparra si rende inad

10/02/2007 

Il trust ha avuto frequente utilizzo in Italia nel campo della protezione dei soggetti incapaci che i famigliari non intendano “esporre” a procedure giudiziarie (la nomina dell’ amministratore di sostegno oppure la nomina di un tutore per chi dovrebbe essere interdetto o di un curatore per chi dovrebbe essere inabilitato).In tali casi, allora, il trust consiste nel trasferimento al trustee di un dato patrimonio affinchè i suoi frutti siano destinati alle esigenze di vita del soggetto da prot

10/02/2007 

Solo dall’inizio degli anni ’90, prima assi timidamente, poi in modo sempre più effettivo, il trust ha fatto la sua “comparsa” nel nostro ordinamento. In precedenza il trust era considerato come una “stranezza” inglese o americana, a noi per lo più incomprensibile e comunque estranea; da quando la ratifica italiana della Convenzione dell’Aja l’ha alfine sdoganato, una parte di coloro che vi si sono avvicinati è stata attirata, se non da un fenomeno “alla moda”, dal miraggio di poterne fare u

25/09/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - IVA - Esenzione - Cessione immobili strumentali

25/08/2006 - Articolo del notaio

SOCIETA' - SpA - Sistema dualistico - (Fusione Intesa - San Paolo)

04/07/2006 

Se una coppia di coniugi non ha effettuato alcuna specifica opzione all’atto della celebrazione del matrimonio o antecedentemente, il regime patrimoniale vigente in quel matrimonio è dunque quello della comunione legale dei beni. Non si tratta tuttavia di un regime irreversibile, poiché la legge consente ai coniugi, in qualunque momento del matrimonio, di cambiare regime (adottando ad esempio quello di separazione dei beni) e così pure di ritornare al regime patrimoniale che era stato abband

04/07/2006 

Per la scelta del regime patrimoniale coniugale esiste una pluralità di opzioni. La più semplice è ovviamente quella del regime di comunione legale: l’aggettivo “legale” sta appunto a significare che si tratta di una disciplina che “scatta” per disposto della stessa legge, in mancanza di una diversa scelta da parte dei coniugi in questione. Per evitare dunque l’automatico instaurarsi del regime di comunione legale (e per scegliere ad esempio il regime di separazione) i futuri coniugi hanno u

04/07/2006 

Se una coppia di coniugi non ha effettuato alcuna specifica opzione all’atto della celebrazione del matrimonio o antecedentemente, il regime patrimoniale vigente in quel matrimonio è dunque quello della comunione legale dei beni. Non si tratta tuttavia di un regime irreversibile, poiché la legge consente ai coniugi, in qualunque momento del matrimonio, di cambiare regime (adottando ad esempio quello di separazione dei beni) e così pure di ritornare al regime patrimoniale che era stato abband

04/07/2006 

Per la scelta del regime patrimoniale coniugale esiste una pluralità di opzioni. La più semplice è ovviamente quella del regime di comunione legale: l’aggettivo “legale” sta appunto a significare che si tratta di una disciplina che “scatta” per disposto della stessa legge, in mancanza di una diversa scelta da parte dei coniugi in questione Per evitare dunque l’automatico instaurarsi del regime di comunione legale (e per scegliere ad esempio il regime di separazione) i futuri coniugi hanno un

08/03/2005 

Si tratta del regime patrimoniale più semplice: i coniugi mantengono separati i rispettivi patrimoni. Ciascuno rimane proprietario dei beni che possedeva prima del matrimonio e di quelli che acquista successivamente, ciascun coniuge può amministrare liberamente i propri beni.I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni o al momento del matrimonio, mediante apposita dichiarazione, ovvero successivamente, con convenzione matrimoniale.

08/03/2005 

Se un socio muore si determina automaticamente lo scioglimento del rapporto fra tale socio e la società, con il conseguente obbligo, per i soci superstiti, di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi. I soci superstiti, pertanto, non sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto.Tuttavia sono concesse ai soci superstiti altre due possibilità:- essi possono decidere lo scioglimento anticipato della società; - essi possono decidere di

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