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24/03/2010 

La potestà regolamentare del Governo, secondo l'art. 17 della Legge 400 del 1988, si manifesta attraverso l'adozione e la successiva emanazione di regolamenti. I regolamenti del potere esecutivo rappresentano l’attività normativa secondaria del Governo, diretta a produrre norme subordinate a quelle primarie (leggi ordinarie, decreti legislativi, regolamenti comunitari). I regolamenti sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né alla Costituzione (come d'altra parte avviene per l

23/03/2010 

Ogni Stato ha la propria legislazione e il proprio ordinamento. Gli Stati tuttavia entrano in rapporto tra di loro in modo pacifico (scambio di merci ed altro) o in modo conflittuale (guerra o rappresaglie). Questi rapporti sono regolati dal diritto internazionale, che si configura come l’insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati appartenenti alla Comunità internazionale. In molti casi gli Stati, per meglio tutelare i loro interessi e favorire gli scambi e i rapporti con gli

22/03/2010 

Con questa espressione si indicano le fonti secondarie o regolamentari emanate dagli Enti locali, ovvero dalle Regioni, dai Comuni e dalle Province e Città metropolitane nel rispetto delle leggi statali e costituzionali.Essi sono espressione dell’autonomia riconosciuta a questi Enti e servono a completare le leggi statali e regionali nelle materie di competenza locale. La Costituzione prevede una competenza esclusiva regolamentare degli Enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazio

22/03/2010 

I regolamenti dell’esecutivo rappresentano l’attività normativa secondaria del Governo, diretta a produrre norme subordinate a quelle primarie (leggi ordinarie, decreti legislativi, regolamenti comunitari).La potestà regolamentare del Governo, regolata direttamente in base all'art. 17 della Legge 400 del 1988, si manifesta attraverso l'adozione e la successiva emanazione di regolamenti.I regolamenti sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né alla Costituzione (come d'altra par

22/03/2010 

Il principio della riserva di legge si applica nei casi in cui la Costituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a regolare tale materia una fonte secondaria, quale ad es. il regolamento del Governo; si dice allora che la materia è riservata alla legge e agli atti aventi forza di legge. La riserva di legge ha una funzione di garanzia, in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delica

22/03/2010 

In un ordinamento giuridico le fonti del diritto non sono tutte di pari grado, ve ne sono alcune più importanti rispetto ad altre. Normalmente, per dare ordine alle fonti che coesistono e sono in vigore in uno Stato nello stesso momento, il criterio solitamente più utilizzato è quello della gerarchia delle fonti. In base a tale criterio le fonti si collocano su gradini diversi a seconda dell'importanza che viene loro riconosciuta. Esistono tre livelli gerarchici: I livello:Fonti costituziona

01/01/2010 

L'art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986 parla di lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici. La norma è stata interpretata nel senso che si richiede - per realizzare la fattispecie in oggetto - il frazionamento di un terreno in una pluralità di lotti, e la necessaria realizzazione di una pluralità di edifici. L'amministrazione finanziaria ha precisato che costituisce lottiz

01/03/2008 

Il valore sul quale si devono applicare le aliquote Irpef si dice “base imponibile”: per calcolarla, occorre sommare i redditi conseguiti e sottrarre le perdite maturate in anni precedenti e derivanti da attività di impresa o di lavoro autonomo (le quali possono essere però portate in diminuzione solo da redditi della stessa natura), gli oneri deducibili (ad esempio, il reddito della “prima casa”) e le deduzioni che la legge ammette (come quella per oneri di famiglia). Una volta calcolata l

08/03/2005 

Ogni società deve indicare, nell’atto costitutivo, una sede legale, ove si presume che si svolga la sua attività amministrativa e gestionale.La società può istituire una o più sedi secondarie, ove si svolge, con autonomia organizzativa e amministrativa e, normalmente, con una rappresentanza stabile, l’attività sociale.

08/03/2005 

In termini molto semplici (volutamente riduttivi), sono straniere le società che non sono  state costituite in Italia (art. 25 della legge 218/95).A tali società, il diritto italiano ritiene applicabile le regole dello Stato in cui esse si sono costituite. Tuttavia – oltre a tali norme – alle stesse società si applica anche il diritto italiano se ed in quanto le società pongano in Italia la loro sede amministrativa ovvero svolgano in Italia la loro attività principale. Questo significa che se la

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