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13/07/2018 - Articolo del notaio

TRUST - Quando il trust può servire per protezione del proprio patrimonio

03/12/2017 - Articolo del notaio

TRUST - Imposte fisse per l'atto di dotazione

20/06/2016 

L'affidamento fiduciario

19/12/2010 

1) Il disponente (settlor) istituisce il trust indicando lo scopo da perseguire con riguardo ai beni che sono destinati all’attuazione del trust 2) Il disponente nomina il trustee (che può essere una persona fisica o una persona giuridica), indicandogli quali sono gli scopi che nella sua attività egli deve perseguire in riferimento ai beni immessi nel trust 3) Il disponente nomina i beneficiari del trust: si tratta dei soggetti che, a seconda dei casi, beneficiano dei red

19/12/2010 

Il trust è frequentemente utilizzato per garantire il deposito di somme di danaro (l’escrow account, nel gergo professionale anglofono) in quanto, nella pratica professionale, accade sovente di aver a che fare con situazioni in cui è necessario che un soggetto diverso dalle parti contraenti prenda in custodia un determinato ammontare al fine di riversarlo nelle mani del contraente che ne avrà diritto al verificarsi di un certo evento. Si pensi al caso del contratto di compravendita (di immob

13/12/2010 

Nell’epoca di acuta crisi economica che da molti mesi stiamo vivendo, si moltiplicano le responsabilità e i rischi imprenditoriali e professionali, cosicchè spesso la richiesta di istituire un trust è connessa allo scopo di realizzare la protezione del patrimonio personale rispetto all’eventualità che i creditori possano rivolgere le loro pretese sui beni del debitore: non solo i beni "professionali" o aziendali, ma anche quelli di stretto utilizzo personale (come la casa di abitazione o la casa

13/12/2010 

Chi si avvicina al trust per la prima volta, al fine di verificare se l’istituzione di un trust possa risolvere un determinato problema, familiare o imprenditoriale, rimane spesso sconcertato dal fatto che, per il disponente, l’istituzione del trust significa dismettere la proprietà stessa dei beni del trust perché essa deve necessariamente passare al trustee in quanto, altrimenti, non si determina l’effetto segregativo, sopra descritto, che è uno degli effetti principali che si perseguono media

13/12/2010 

Se il trust non può certo prescindere dalla volontà del disponente che lo istituisce, il ruolo centrale del trust comunque spetta senz’altro al trustee, e cioè al soggetto che il disponente designa al fine di perseguire lo scopo per il quale il trust viene istituito e per renderlo proprietario dei beni del trust. Il trustee è l’unico dei soggetti del trust il cui nome non è stato tradotto dall’inglese: infatti, il termine settlor è stato tradotto con "disponente", il termine beneficiary è st

13/12/2010 

Una quindicina d’anni dopo che la ratifica, da parte dell’Italia, della Convenzione dell’Aja sul trust aveva sdoganato l’utilizzo del trust nel nostro Paese, una corrente dottrinale culturalmente avversa all’utilizzo del trust, perché ritenuto "eversivo" rispetto ai principi cardine del nostro ordinamento giuridico, riuscì nell’intento di sospingere il legislatore a introdurre nel codice civile (articolo 39-novies, d.l. 273/2005, n. 273) il nuovo articolo 2645-ter, recante la possibilità di

11/12/2010 

Entro due anni anche l’Italia potrebbe avere una propria legge civilistica in tema di trust e gli operatori professionali potrebbero finalmente sganciarsi dalla fastidiosissima necessità di applicare a questi strumenti la legge di uno Stato straniero che si sia dotato di un’apposita legislazione in materia.Il disegno di legge comunitaria per il 2010 contiene infatti la delega al Governo per approvare, inserendola nel codice civile (nel Libro IV, quello appunto in tema di contratti), la disci

10/02/2007 

I trust permettono ad un soggetto (detto settlor o disponente) di affidare la proprietà e la gestione di un dato bene ad un dato altro soggetto (detto trustee)

10/02/2007 

Con la ratifica ad opera della legge 16 ottobre 1989 n. 364 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust (d’ora in poi citata come Conv. Aja), l’Italia ha "riconosciuto" come trust tutti "i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico" (articolo 2, comma 1, Conv. Aja).Si parla dunque

10/02/2007 

Il fondo patrimoniale è, come noto, quella convenzione matrimoniale mediante la quale certi beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) vengono destinati a far fronte alle esigenze della famiglia dei coniugi che stipulano detta convenzione. Dalla stipula del fondo patrimoniale deriva un effetto “segregativo” dei beni destinati al fondo: essi sono infatti espropriabili solo dai creditori che abbiano maturato le loro ragioni di credito per ragioni inerenti la vita familiare (si pensi

10/02/2007 

Il trust trova un’efficiente area di utilizzo anche nel diritto di famiglia e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio, quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni. Spesso infatti gli ex coniugi “litigano” sulla intestazione di questi beni (si pensi all’appartamento dove la coppia viveva) e, per comporre questo dissidio, frequentemente si ricorre all’intestazione ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano “garanzia”. T

14/03/2006 

Nel nostro ordinamento l'unico tipo di trust ammesso è quello di tipo "volontario", che è riconosciuto in quanto l'Italia ha effettuato la ratifica (primo Paese di Civil law), mediante la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, della "Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al trust" approvata il 1° luglio 1985. Il trust volontario deve rispettare questi requisiti: * a un dato soggetto, denominato trustee, sono attribuiti determinati beni con la conseguen

14/03/2006 

Un altro via libera giudiziale per un trust, questa volta finalizzato a esigenze familiari: il Tribunale di Milano ha infatti omologato l'8 marzo 2005 una separazione fra coniugi nel cui ambito è stata appunto convenuta l'istituzione di un trust con il fine di "garantire" alla figlia (ora minorenne) dei coniugi che si sono separati di ottenere la piena proprietà di un'abitazione al compimento del suo trentesimo anno di età. Dopo che il Tribunale di Parma ha omologato (decisione del 3 marzo 2

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