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08/05/2019 

SERVITU DI PARCHEGGIO - In Cassazione riconosciuto come servitù il diritto di parcheggiare

08/05/2019 - Articolo del notaio

SERVITU DI PARCHEGGIO - In Cassazione riconosciuto come servitù il diritto di parcheggiare

16/05/2017 

COMPRAVENDITA - Rinuncia a servitù usucapita

16/05/2017 

COMPRAVENDITA - Rinuncia a servitù usucapita

16/05/2017 

COMPRAVENDITA - Rinuncia a servitù usucapita

16/05/2017 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Rinuncia a servitù usucapita

04/08/2015 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Servitù di parcheggio

11/11/2014 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Servitù di parcheggio

11/11/2014 

2014-11 - COMPRAVENDITA - Servitù di parcheggio

26/08/2011 

La sentenza n. 17595 del 23 agosto 2011 della Corte di Cassazione interviene sull’ individuazione degli oneri inerenti che concorrono alla determinazione del costo fiscale di terreni e fabbricati ai sensi dell’art. 68, commi 1 e 2 del TUIR. Ai fini delle imposte sui redditi, la cessione a titolo oneroso di terreni (edificabili o agricoli acquistati da meno di 5 anni), posseduti al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata, è passibile di generare reddito impo

12/04/2010 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Cubatura - Servitù

01/01/2010 

L’amministrazione finanziaria ha avuto modo di rilevare che, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Tuir, “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”. Sulla base della disposizione citata, anche la costituzione di una servitù di passaggio, come qualsiasi altra servitù, va ricondotta all’art. 67, comma 1, lettera b), del Tuir, concernente

01/01/2010 

Anche la rinuncia, a titolo oneroso, ad una servitù comporta realizzo di plusvalenza. In questo caso si è ritenuto che il prezzo di acquisto originario, ove non autonomamente individuato al momento di acquisto del diritto con riferimento particolare alla servitù, debba essere estrapolato dal prezzo complessivo di acquisizione dell'immobile e di costituzione della servitù a suo tempo pagato da colui che, adesso, rinuncia alla servitù. Al riguardo può essere utilizzato un criterio di tipo proporzi

09/12/2007 

- Se il coniuge vuole vendere un immobile, occorrerà verificare se vi sia o meno la necessità del consenso dell’altro coniuge.- Se un minore o un interdetto sono proprietari di un bene, occorre l’autorizzazione del giudice alla vendita e l’intervento del loro tutore o del genitore o del legale rappresentante; la stessa cosa accade in caso di acquisto da parte loro.- Se il bene ereditario è in comunione tra i diversi coeredi, per venderne la propria quota occorre prima “offrirlo” agli altri c

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