01/01/2010
L’amministrazione finanziaria ha avuto modo di rilevare che, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Tuir, “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”. Sulla base della disposizione citata, anche la costituzione di una servitù di passaggio, come qualsiasi altra servitù, va ricondotta all’art. 67, comma 1, lettera b), del Tuir, concernente