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25/04/2016 

L'imposta di successione

06/02/2014 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Prima casa termine triennale

29/02/2012 - Articolo del notaio

01/11/2011 

L’imposta di successione ha avuto una storia travagliata: essa è stata disciplinata, a far tempo dal 1° gennaio 1991, dal testo unico di cui al decreto legislativo 346/1990. Con l’articolo 13 della legge 383/2001, in vigore dal 25 ottobre 2001, l’imposta in questione venne soppressa, ma poi, con il decreto legge 262/2006 (entrato in vigore il 3 ottobre 2006), venne reintrodotta nel nostro ordinamento la tassazione delle successioni a causa di morte così come era disciplinata, tranne che

24/01/2010 

A norma dell’art. 23, comma 1, lett. f), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette ai non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, tra l’altro, i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso. Pertanto, ai fini delle plusvalenze disciplinate dall’art. 67 Tuir: - in linea generale, la plusvalenza è soggetta a tassazione, in quanto reddito derivante da bene immo

08/05/2008 

La comunione tra coniugi e tra altri soggetti. La legge afferma innanzitutto che  nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di "non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare" Ciò che dunque ostacola la concessione dell’agevolazione è il prepossesso (nello stesso Comune) di un’abitazione di titolarità esclusiva o di

30/03/2008 

Quando si parla della tassazione di una compravendita di una abitazione occorre distinguere se il venditore sia o meno un soggetto Iva.Nel caso di vendita non effettuata da un soggetto Iva, si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 7 per cento, l’imposta ipotecaria con l’aliquota del 2 per cento e l’imposta catastale con l’aliquota dell’1 per cento. La situazione peraltro cambia radicalmente nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”: in

01/01/2008 

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, dai soggetti passivi, a favore del Comune sul cui territorio insistono gli immobili oggetto dell'Ici (art. 10 D. Lgs. 504/1992).In caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa la propria quota (C. M. 26 giugno 1993 n. 11).Il Comune può, tuttavia, adottare un'apposita disposizione che considera regolari i versamenti Ici effettuati cumulativamente da uno qualsiasi dei contit

23/06/2007 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Vendita immobile estero - Plusvalenza

01/07/2006 

Uno dei principali requisiti per ottenere l’agevolazione “prima casa” è quello di non avere nel proprio patrimonio la titolarità dei diritti la cui presenza è stabilita dalla legge appunto come impeditiva dell’agevolazione. Il prepossesso nello stesso Comune. E’ innanzitutto disposto che può chiedere l’agevolazione “prima casa” chi non sia titolare “esclusivo” (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del

01/07/2006 

L’acquisto della “prima casa” da parte di soggetti coniugati in regime di comunione legale dei beni rende necessario il coordinamento, con la disciplina fiscale della “prima casa”, delle norme settoriali sul regime degli acquisti effettuati dai coniugi in comunione; le une debbono tener conto delle altre al fine, da un lato, di non impedire l’applicazione dei benefici fiscali alle situazioni che lo “meritano”, e, dall’altro, al fine di non ostacolare, per questioni fiscali, lo scopo che il l

01/07/2006 

La tassazione agevolata scatta solo: a) se si tratta dell'acquisto di una casa d'abitazione "non di lusso"; b) se l'immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce, entro diciotto mesi dall'acquisto, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività; c) se nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di

08/03/2005 

Chi riceve in donazione un immobile dovrà sostenere il pagamento delle seguenti imposte:- imposta ipotecaria: nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;- imposta catastale: nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.Tuttavia queste percentuali si abbattono alla misura fissa di Euro 129,11 per ciascuna di queste imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione

22/06/2004 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - agevolazione prima casa . decadenza - sanzione

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