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21/02/2017 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Acquisto di immobile in Italia da parte di soggetto straniero

22/03/2010 

Lo Stato italiano in quanto Stato di diritto riconosce e garantisce a tutti i cittadini la titolarità di posizioni giuridiche attive che essi possono far valere nei confronti di altri cittadini e delle autorità pubbliche. La Parte I della Costituzione (artt.14-54) tratta dei diritti e dei doveri riconosciuti in capo ai cittadini. I diritti garantiti ai cittadini sono i diritti di libertà sia individuali che collettivi. Tra i diritti individuali di libertà sono indicate le: - libertà personal

09/12/2007 

16/10/2007 

È straniero, evidentemente, chi non è cittadino italiano. Tuttavia, nell’epoca della globalizzazione questa definizione negativa non è più sufficiente per identificare le regole giuridiche che si applicano ai “non-italiani”.Regole diverse, infatti, si applicano agli stranieri “comunitari”, cioè ai cittadini di Paesi appartenenti alla Unione Europea, rispetto ai cittadini “extra–comunitari”.Ma anche tra questi ultimi si dovrà ulteriormente distinguere tra coloro che sono in possesso di permesso d

08/03/2005 

08/03/2005 

08/03/2005 

08/03/2005 

08/03/2005 

08/03/2005 

In generale, la legge italiana prevede che gli stranieri extra-comunitari possono acquistare diritti in Italia - e può in particolare interessare l’acquisto della casa (o altri immobili)  - solo se il Paese a cui lo straniero appartiene lo consente al cittadino italiano che vi si trovi.Questa viene indicata come “condizione di reciprocità”.Tuttavia negli ultimi anni, la legge è molto cambiata, tanto da riconoscere al cittadino extra-comunitario “regolarmente soggiornante” in Italia (ovvero, a  c

08/03/2005 

Il regolamento sulla condizione degli stranieri (D.P.R. 394/1999) non si occupa direttamente dello straniero coniuge di cittadino italiano (o comunitario); però la relativa disciplina risulta dagli artt.  9 e 30 T.U. sugli stranieri  (D.P.R. 286/199): a) art. 9: la carta di soggiorno può essere chiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore di cittadino italiano o comunitario;b) art. 30, 1, b): allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno, che sposa nello Stato un cittadino

08/03/2005 

08/03/2005 

Anche se legalmente residente in Italia (cioè entrato in modo legale in Italia) non si può considerare “regolarmente soggiornante” (e quindi ad esempio può acquistare immobili in Italia solo a “condizione di reciprocità”) lo straniero extra-comunitario provvisto di:a) semplice visto di ingresso; b) soggiorno per breve durata (visite, affari, turismo,giustizia, attesa di emigrazione ad altro Paese, esercizio di funzioni di culto, soggiorno in case di cura, istituti religiosi o civili, ospedali, o

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