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18/05/2018 - Articolo del notaio

TRUST - La tassazione dell'atto di dotazione

08/02/2016 

La disciplina in tema di patto di famiglia prevede espressamente che all’atto negoziale prendano parte <<l’ imprenditore>>, i discendenti ai quali egli intende trasferire l’azienda di famiglia (o le partecipazioni che la rappresentino) e <<anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’ imprenditore>>. Vediamo dunque nel dettaglio chi sono i protagonisti del patto di famiglia.a) L’imprenditor

08/02/2016 

Le regole della successione legittima si applicano quando la persona che è mancata non ha lasciato un testamento oppure ha lasciato un testamento con il quale ha disposto solo in parte dei suoi beni. In tale ultimo caso le regole della successione legittima operano solo per i beni per i quali il testatore non ha disposto nel testamento.La legge prevede che solo alcuni soggetti - in pratica i parenti fino al sesto grado di  parentela e il coniuge - abbiano diritto di succedere, peraltro secon

20/03/2011 

L’esperienza professionale quotidiana insegna che sono assai poche le successioni regolate da un testamento, segno che è generalmente apprezzata la disciplina contenuta nel codice civile per provvedere alla ripartizione tra gli eredi del patrimonio ereditario nel caso in cui appunto manchi un testamento. Le norme del codice che disciplinano questa materia, e cioè la devoluzione ereditaria nel caso in cui il de cuius non lasci un testamento, sono definite nel loro insieme come “successione

20/03/2011 

Di solito, le regole della successione legittima conducono alla devoluzione dell’eredità a favore del coniuge superstite e dei figli del de cuius; in un minor numero di casi di tali regole beneficiano i fratelli e le sorelle del defunto e i suoi genitori. Ma, nell’ipotesi in cui il defunto non lasci nessuno di questi soggetti, la legge dispone che l’eredità sia attribuita a favore degli altri parenti del de cuius, di grado meno stretto rispetto a quelli prima elencati; per cui si rende necessari

08/05/2008 

La comunione tra coniugi e tra altri soggetti. La legge afferma innanzitutto che  nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di "non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare" Ciò che dunque ostacola la concessione dell’agevolazione è il prepossesso (nello stesso Comune) di un’abitazione di titolarità esclusiva o di

01/05/2007 

Il contratto preliminare (in gergo detto “compromesso”) è il contratto con il quale l’attuale proprietario di un immobile e il futuro acquirente dell’immobile stesso convengono di stipulare, entro una certa data e a determinate condizioni (in particolare a determinate condizioni economiche), un contratto definitivo (in gergo detto “rogito”) avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di quell’immobile. Nella contrattazione immobiliare si ricorre al contratto preliminare (sconosciuto i

04/07/2006 

Nell’accingersi ad una compravendita immobiliare, occorre effettuare una nutrita serie di controlli per accertare che tutto sia in regola: accanto ai controlli sullo stato di fatto dell’appartamento che si intende acquistare (che devono essere svolti personalmente dal potenziale acquirente, eventualmente con l’ausilio di un tecnico di fiducia: si pensi ad esempio al controllo degli impianti e della loro messa “a norma”), occorre procedere a verifiche documentali (a molte delle quali peraltro

01/07/2006 

Per avvalersi dei benefici “prima casa”, l’acquirente deve dichiarare <<di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge>> con le agevolazioni “prima casa”. Per valutare la portata della norma in questione, vediamo questo esempio: Caio e Tizia sono coniugi in separazione dei

30/03/2006 

IL PATTO DI FAMIGLIA 1. IntroduzioneCon l’introduzione nel nostro ordinamento del “patto di famiglia”, istituto da tempo atteso e caldeggiato, la trasmissione della ricchezza familiare, prevalentemente rappresentata dall’impresa e/o caratterizzata da una predominante dimensione mobiliare, può essere oggi programmata con lungimiranza.Per lungo (forse troppo) tempo le norme che nel nostro ordinamento disciplinano le successioni mortis causa sono rimaste del tutto indifferent

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