01/01/2010
In applicazione del principio di cassa suesposto (ex art. 68 del d.p.r. n. 917/1986), la giurisprudenza ha ritenuto che “Nella permuta di cosa presente con cosa futura (terreno contro unità immobiliari da costruire), la plusvalenza (nel caso di specie, in capo alla cedente) si realizza con il venire ad esistenza del bene futuro e non al momento della stipulazione del contratto; è pertanto in quel momento che la plusvalenza diventa tassabile (Cass. 25 gennaio 2006, n. 1427).