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05/07/2019 

Libro IMMOBILI 2019 in libreria

05/07/2018 

DATI STATISTICI NOTARILI 2017 - Vendite, mutui, società, valore degli affari

03/07/2018 - Articolo del notaio

DONAZIONE - La tassazione della donazione di immobili, strumenti finanziari e aziende

29/10/2017 - Articolo del notaio

PROPRIETA' - Nuova legge sui domini collettivi

24/01/2017 

SUCCESSIONE - Nuovo modello digitale per dichiarare la successione

20/01/2017 

TRIBUTI - Guida al contenzioso tributario

07/09/2016 

COMPRAVENDITA - Le imposte per l'acquisto di terreni agricoli

07/09/2016 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Le imposte per l'acquisto di terreni agricoli

25/04/2016 

L'imposta di successione

02/11/2015 

AGEVOLAZIONI-ACCORPAMENTO TERRENI AGRICOLI-COOPERATIVE

29/10/2015 

IMPOSTA SOSTITUTIVA-RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

24/10/2015 

Le 10 cose da sapere sul rent to buy

02/10/2014 

Normativa urbanistica - Terreni

01/08/2014 

2014-08 - COMPRAVENDITA - Terreni con rudere corrisponde ad area edificabile

12/06/2014 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Agevolazioni su immobili - Principio di eccezione

12/03/2014 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Riforma del Catasto - Come cambiano le rendite

15/09/2013 - Articolo del notaio

FAMIGLIA - Tassazione per trasferimenti tra ex coniugi

12/09/2013 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Variazioni in aumento e in diminuzione

05/06/2013 - Articolo del notaio

IMPOSTE - IMU - Sospensione rata terreni

05/06/2013 

2013-06 IMPOSTE - IMU - Sospensione rata terreni

05/01/2013 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Rivalutazione terreni

05/01/2013 

2013-01 COMPRAVENDITA - Rivalutazione terreni

01/11/2011 

L’imposta di successione ha avuto una storia travagliata: essa è stata disciplinata, a far tempo dal 1° gennaio 1991, dal testo unico di cui al decreto legislativo 346/1990. Con l’articolo 13 della legge 383/2001, in vigore dal 25 ottobre 2001, l’imposta in questione venne soppressa, ma poi, con il decreto legge 262/2006 (entrato in vigore il 3 ottobre 2006), venne reintrodotta nel nostro ordinamento la tassazione delle successioni a causa di morte così come era disciplinata, tranne che

29/10/2011 - Articolo del notaio

29/10/2011 

2011-10-29 RIVALUTAZIONI

26/08/2011 

La sentenza n. 17595 del 23 agosto 2011 della Corte di Cassazione interviene sull’ individuazione degli oneri inerenti che concorrono alla determinazione del costo fiscale di terreni e fabbricati ai sensi dell’art. 68, commi 1 e 2 del TUIR. Ai fini delle imposte sui redditi, la cessione a titolo oneroso di terreni (edificabili o agricoli acquistati da meno di 5 anni), posseduti al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata, è passibile di generare reddito impo

26/01/2011 - Articolo del notaio

Compravendita - Rogiti e catasto

02/02/2010 - Articolo del notaio

IMPOSTA SOSTITUTIVA-RIVALUTAZIONE TERRENI

02/02/2010 

2010-02-IMPOSTA SOSTITUTIVA-RIVALUTAZIONE TERRENI

25/01/2010 

2010-01-COMPRAVENDITA - Rivalutazione - Terreni - Partecipazioni (3)

11/01/2010 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Rivalutazione - Terreni - Partecipazioni (2)

11/01/2010 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Rivalutazione - Terreni - Partecipazioni (1)

11/01/2010 

2010-01-RIVALUTAZIONE-TERRENI-PARTECIPAZIONI 2

11/01/2010 

2010-01- RIVALUTAZIONE-TERRENI-PARTECIPAZIONI (1)

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.In caso di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (in altri termini, la donazione è "neutra" ai fini della determinazione della plusvalenza). In tutti i suddetti casi, riguardo al cos

01/01/2010 

Occorre distinguere, essenzialmente, tre tipologie di plusvalenze: 1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986); 2) le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione) (art. 67, comma 1, lett. b)

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Nel caso di terreni lottizzati acquistati oltre cinque anni prima dell' inizio della lottizzazione o delle opere, si assume come prezzo di acquisto il valore normale (cioé, il valore di mercato) nel quinto anno anteriore (a prescindere, quindi, dal prezzo di acquisto

01/01/2010 

Il primo vantaggio consiste nell'applicazione dell'aliquota "secca" del 20%, in luogo dell'aliquota Irpef normalmente applicabile in caso di inserimento della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi (tenendo peraltro conto che, per le plusvalenze da cessione di terreni edificabili è prevista dall'art. 17, lett. g-bis), del d.p.r. n. 917/1986 la tassazione separata). Il secondo, importante vantaggio è quello previsto dal combinato disposto dei commi 495 e 498 dell'art. 1 della legge n. 266/20

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il prezzo di acquisto è aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili. La rivalutazione riguarda sia il prezzo di

01/01/2010 

La cessione effettuata da un imprenditore agricolo (di terreni edificabili, o di altri immobili) genera una plusvalenza qualificata come "reddito diverso" dall'art. 67 del  d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), ed è anch’essa soggetta a tassazione nei casi previsti dal medesimo articolo 67 (Ris. Agenzia Entrate 7 maggio 2002, n. 137/E).

01/01/2010 

In caso di immobili acquistati per donazione, la plusvalenza è sempre tassabile, ricorrendo le condizioni previste per le singole fattispecie (lottizzazione; edificabilità del terreno; cessione entro i cinque anni). Nell'ipotesi, peraltro, di cessione di fabbricati o terreni non edificabili, non si tiene conto della donazione ai fini della determinazione del costo di acquisto (che è, invece, quello sostenuto dal donante).Nel caso di cessione infraquinquennale, il quinquennio si computa a far dat

01/01/2010 

Ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte cedente resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 917/1986, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta

01/01/2010 

L'art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986 parla di lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici. La norma è stata interpretata nel senso che si richiede - per realizzare la fattispecie in oggetto - il frazionamento di un terreno in una pluralità di lotti, e la necessaria realizzazione di una pluralità di edifici. L'amministrazione finanziaria ha precisato che costituisce lottiz

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

01/01/2010 

Occorre innanzitutto definire la nozione di terreno edificabile. A tal fine, occorre innanzitutto aver riguardo agli strumenti urbanistici (piano regolatore, piano particolareggiato, ecc.) vigenti al momento della cessione. L'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248/2006, ha peraltro precisato che, anche ai fini dell'applicazione del d.p.r. n. 917/1986, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico

28/12/2009 

Secondo la Ris. Agenzia Entrate 31 marzo 2003, n. 78/E, occorre distinguere: - riguardo alla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili - che comporta realizzo di plusvalenza a prescindere dalla gratuità o onerosità dell’acquisto, e del tempo trascorso da quest’ultimo - la rivendita di immobile usucapito genera plusvalenza tassabile; in questo caso, si considera come valore iniziale il valore dell’immobile dichiarato e liquidato in sede di registrazione della sentenza di usucapione

17/11/2008 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Terreni non agricoli e non edificabili

17/11/2008 

2008-11-IMPOSTA REGISTRO-TERRENI NON AGRICOLI E NON EDIFICABILI

17/06/2008 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Usucapione agricola

26/02/2008 

01/01/2008 

La base imponibile per i terreni agricoli, è costituita dal reddito dominicale, che risulta iscritto al Catasto Terreni al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.I terreni agricoli, se sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 25.822,84 euro (c.d. franchigia). Sono coltivatori diretti le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comun

01/01/2008 

Sono i terreni utilizzati per l'esercizio imprenditoriale di attività agricole quali coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse non eccedenti l'attività normalmente esercitabile (articolo 2135 del codice civile).Non sono invece considerabili come “terreni agricoli” i seguenti terreni:a) i terreni incolti;b) gli orticelli coltivati per hobby da privati non imprenditori;c) i terreni industriali, cioè quelli che vengono utilizzati per attività industriali non pertine

01/01/2008 

Sono esenti da Ici (art. 7 D. Lgs. 504/1992):a) i terreni posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra i detti enti (o fra enti territoriali ed altri enti individualmente esenti), dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della L. 833/1978, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;b) i terreni ricadenti

01/01/2008 

Oggetto dell'Ici (artt. 1 e 2 D. Lgs. 504/1992) sono tutti gli immobili siti nel territorio dello Stato, compresi quelli strumentali delle imprese o prodotti nell'esercizio dell'attività d'impresa e destinati alla vendita o allo scambio (c.d. immobili beni-merce).Per immobili debbono intendersi i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

01/01/2008 

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun Comune per gli immobili insistenti sul proprio territorio.L'attività di accertamento viene svolta dai Comuni, soggetti attivi d'imposta, sulla base delle informazioni fornite direttamente dai contribuenti tramite le dichiarazioni, o dall'Amministrazione finanziaria, in merito all'ammontare delle rendite catastali per i fabbricati e del reddito dominicale per i terreni.Nell'attività di accertamento il Comune può riscontrare:a) errori mate

01/01/2008 

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è dovuta annualmente in relazione a fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato (art. 1 D. Lgs. 504/1992).L’Ici viene determinata in relazione alle caratteristiche degli immobili ed è pagata al Comune in cui sono ubicati gli immobili. La disciplina del tributo non è uniforme sull'intero territorio nazionale, in quanto diversi aspetti della disciplina possono essere regolamentati dai singoli Comuni, anche in deroga o

16/12/2007 

Provate a chiederlo a mo’ di intervista al primo che passa. Le risposte più frequenti sono alternativamente “un professionista di cui ci si può fidare” e “guadagna tanto”.Nel sentire dell’opinione pubblica vi è così la percezione di due elementi essenziali del ruolo del notaio, che già risultano anche in un ruolo minore, quando il notaio, in un programma televisivo, garantisce che tutto si svolga regolarmente, che nessuno possa imbrogliare.

09/12/2007 

- Quando si vende un immobile (appartamento, garage, locale commerciale, etc.) occorre sempre verificare la sua regolarità dal punto di vista edilizio e cioè l’esistenza di licenze per la sua costruzione o di concessioni per eventuali lavori successivamente eseguiti (è il caso, spesso, di lavori eseguiti senza autorizzazione ma successivamente “condonati” con concessione edilizia in sanatoria).- Per i terreni è sempre importante verificare la “natura” degli stessi (se siano cioè agrico

09/12/2007 

Il venditore ha innanzitutto l’obbligo di consegnare l’immobile venduto nello stato di fatto in cui si trova, libero da persone e cose , all’acquirente al momento del contratto notarile di compravendita, contestualmente al saldo del prezzo, dunque. E’ sua facoltà, comunque, di consentire al futuro acquirente di immettersi nell’immobile anche prima del vero e proprio passaggio di proprietà, fermo restando che essendo egli ancora proprietario del bene ne è come tale sempre responsabile a livel

16/10/2007 

04/08/2007 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposte di registro, ipotecaria , catastale - Usucapione fondi montani

31/01/2007 

Dal punto di vista dell’applicazione dell’imposta di successione, la presenza di beni immobili nell’asse ereditario concorre alla formazione della base imponibile cui applicare le aliquote di imposta (il 4, il 6 o l’8 per cento a seconda dei casi), sempre che il valore della base imponibile stessa ecceda le franchigie, disposte in euro 1milione 500mila (se il beneficiario sia portatore di grave handicap), in euro 1milione (se il beneficiario sia coniuge o parente in linea retta del defunto) o in

04/07/2006 

Il sistema di valutazione catastale dei beni immobili serve, nel campo dei contratti che hanno per oggetto questi beni, a stabilire un valore dell'immobile che il Fisco non possa contestare. Per calcolarlo si prende in considerazione la rendita catastale attribuita a un bene immobile e la si rivaluta (articolo 3, commi 48 e 51, legge 662/1996) con le aliquote del 5% per la rendita catastale dei fabbricati e del 25% per i redditi dominicali dei terreni. Poi si moltiplica il prodotto cos

01/07/2006 

Non si considerano produttivi di reddito di fabbricati: a) le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto (se non sono oggetto di locazione), compresi i monasteri di clausura e le loro pertinenze; b) gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno (tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'

01/07/2006 

Cosa dice la legge. Il testo unico dell’imposta di registro ammette che le agevolazioni “prima casa” spettano anche per l’ acquisto (contestuale o meno rispetto all’acquisto del “bene principale”) delle pertinenze dell’abitazione; la norma in questione poi precisa che <<sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della cas

01/07/2006 

L’applicazione dell’agevolazione “prima casa” rispetto alle pertinenze soffre una particolare crisi nel caso del fabbricato rurale (cioè quello qualificato tale dal ricorrere delle caratteristiche oggettive e soggettive richieste dalla legge, in particolare l’articolo 9 del dl 30 dicembre 1993 n. 557). La tassazione della pertinenza. Il problema nasce dall’ articolo 23, comma 3, della legge di registro, per il quale <>, dopo che il comma 1 del medesimo articolo 23 ha disposto che, indi

08/03/2005 

Sotto il profilo tributario, le donazioni sono state quasi completamente detassate dalla legge n. 383/2001 (c.d. legge dei "100 giorni"). Infatti, qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare.In tale caso occorre sostenere il pagamento delle seguenti imposte:- imposta ipot

30/06/2004 - Articolo del notaio

SOCIETA' - agevolazioni - accorpamento - terreni agricoli - cooperative

10/03/2004 - Articolo del notaio

IMPOSTE - imposta sostitutiva - rivalutazione partecipazioni e terreni

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