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25/08/2008 

09/12/2007 

Per atto straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da autorità straniere, anche se in lingua italiana, che per poter essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille.Non è “straniero”, sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le parti sono straniere. Se redatto in lingua straniera, l’atto straniero deve essere anche  accompagnato dalla sua “traduzione”.Più precisamente, infatti, l’obbligo di legalizzazione per l’

09/12/2007 

L’atto straniero, se redatto in lingua diversa dall’italiano, deve essere accompagnato da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero: o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana; ovvero da un traduttore ufficiale (che può anche essere il  notaio italiano  che conosce la lingua straniera).

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