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20/03/2011 

Il problema della circolazione degli immobili donati non si pone nel caso delle cosiddette donazioni “indirette” e cioè quando, ad esempio, i genitori pagano il prezzo dell'immobile acquistato dal figlio e a lui intestato: in tal caso, infatti, il figlio donatario può tranquillamente vendere l'immobile senza che l'acquirente, e pure ogni suo successivo avente causa (ad esempio la banca che riceve ipoteca a garanzia di un finanziamento), possano temere di subire conseguenze negative per effetto d

20/03/2011 

Un parziale rimedio al problema della circolazione degli immobili donati è stato introdotto nel 2005 con la riforma degli articoli 561 e 563 del codice civile (ad opera del dl 35/2005, convertito in legge 80/2005). Con queste nuove norme è stato disposto che, dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione nei Registri Immobiliari, un’eventuale lite ereditaria tra gli eredi del donante non impedisce ai beni donati di circolare “tranquillamente” (e non provoca la cancellazione delle ipoteche iscr

30/08/2010 - Articolo del notaio

EREDITA' - Successioni internazionali

23/08/2010 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Donazioni immobili - Azione di riduzione - Restituzione

23/08/2010 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Donazioni indirette - Spostamenti patrimoniali - Validità

23/08/2010 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Donazioni indirette - Azioni di restituzione

15/11/2009 - Articolo del notaio

SOCIETA'- Fusione - Scissione

01/05/2007 

Nella fase anteriore al rogito non solo occorre prestare attenzione all’entità delle somme che si sborsano (che va limitata il più possibile) ma anche alla “qualificazione” delle somme stesse: da come queste somme sono infatti “denominate” deriva infatti un differente trattamento in caso di “crisi” contrattuale.Normalmente, il primo pagamento che si effettua viene denominato “caparra confirmatoria”: con questa qualificazione si ottiene il risultato che, se chi riceve la caparra si rende inad

10/02/2007 

Il trust trova un’efficiente area di utilizzo anche nel diritto di famiglia e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio, quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni. Spesso infatti gli ex coniugi “litigano” sulla intestazione di questi beni (si pensi all’appartamento dove la coppia viveva) e, per comporre questo dissidio, frequentemente si ricorre all’intestazione ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano “garanzia”. T

04/07/2006 

La disponibilità sul mercato di mutui a basso tasso e a durata anche lunghissima stimola non solo l’acquisto immobiliare anche da parte di soggetti che, altrimenti non potrebbero permetterselo, ma pure la propensione a contrarre debiti da parte di chi potrebbe tranquillamente finanziare l’acquisto immobiliare con risorse proprie (preferendo tuttavia impiegare tali risorse in altri utilizzi). Chi dunque intende procedere con un finanziamento bancario, oltre, ovviamente, a verificare il tasso

04/07/2006 

La legge di conversione del cosiddetto “decreto legge sulla competitività” (d.l. 35/2005, convertito in legge 80/2005) ha disposto che, dopo 20 anni dalla donazione, i beni donati possano circolare “tranquillamente”, e cioè senza il timore che un legittimario leso nei suoi diritti di legittima si soddisfi su quei beni (chiunque sia il loro attuale proprietario) non trovando soddisfazione nel patrimonio del donatario. Il decorso di questo ventennio è però impedito se il discendente, il coniug

04/07/2006 

Nella normalità dei casi si usa pattuire il pagamento di una caparra confirmatoria all’atto del compromesso (non superiore al 20 per cento del prezzo complessivo) e il pagamento del saldo al rogito, momento nel quale avviene la consegna delle chiavi. Se si intendono pattuire pagamenti ante rogito ulteriori rispetto alla iniziale caparra oppure il pagamento di una caparra di importo elevato, è consigliabile garantirsi opportunamente (o con la trascrizione del contratto preliminare o mediante

03/03/2006 

La legge di conversione del cosiddetto “decreto legge sulla competitività” (d.l. 35/2005, convertito in legge 80/2005) ha disposto che, dopo 20 anni dalla donazione, i beni donati possano circolare “tranquillamente”, e cioè senza il timore che un legittimario leso nei suoi diritti di legittima si soddisfi su quei beni (chiunque sia il loro attuale proprietario) non trovando soddisfazione nel patrimonio del donatario. Il decorso di questo ventennio è però impedito se il discendente, il coniug

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