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15/03/2019 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Agevolazione per l'acquisto della 'prima casa' in corso di costruzione

26/09/2018 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Cessione di fabbricato in corso di costruzione

06/06/2017 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - "Prima casa" - Residenza dell'acquirente

25/04/2016 

La normativa che regola tale fattispecie è alquanto complessa e può essere schematicamente semplificata, avendo riguardo ad un profilo soggettivo e ad uno oggettivo.Sotto il primo punto di vista, è opportuno sottolineare come due siano i principali tipi di imposta correlati alla compravendita immobiliare: l'imposta di registro (e le relative imposte ipotecarie e catastali) e l'Iva.L'applicazione dell'una o dell'altra imposta è direttamente connessa con la qualificazione soggettiva dell

03/01/2014 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Effetti dell'imposta di registro su soggetti IVA

10/06/2010 

Sono oggetto di Ici sia le unità immobiliari iscritte al Catasto dei Fabbricati sia quelle iscrivibili nel Catasto stesso (es. fabbricati ex rurali, che hanno cioè perso i requisiti di ruralità). Sono esclusi dalla nozione di fabbricato, e quindi sono esclusi da Ici, i fabbricati non stabilmente infissi al suolo (R. M. 6 marzo 2003 n. 1/DPF). Il fabbricato rurale strumentale per l'esercizio dell'attività agricola non è invece autonomamente soggetto ad imposta ma è parte integrante del terren

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

10/06/2008 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Plusvalenza - Cessione immobili

30/03/2008 

Quando si parla della tassazione di una compravendita di una abitazione occorre distinguere se il venditore sia o meno un soggetto Iva.Nel caso di vendita non effettuata da un soggetto Iva, si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 7 per cento, l’imposta ipotecaria con l’aliquota del 2 per cento e l’imposta catastale con l’aliquota dell’1 per cento. La situazione peraltro cambia radicalmente nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”: in

01/01/2008 

In questo caso è necessario distinguere due momenti diversi:a) dalla data di costituzione del diritto fino alla ultimazione della costruzione o, se precedente, all'utilizzazione della stessa, la base imponibile è data dal valore venale di comune commercio del suolo (l'Ici è dovuta dal superficiario);b) dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o, se precedente, di utilizzazione della stessa, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato (l'Ici è dovuta dal proprietario

09/12/2007 

Dopo anni di attese è stato finalmente emanato il D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, recante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”: è il decreto legislativo che introduce maggiori tutele per chi acquista case in corso di costruzione.Le novità introdotte risultano di notevole impatto sociale: basti pensare che, secondo stime di associazioni di categoria, dal 1995 ad oggi le famiglie italiane coinvolte

09/08/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - IVA - Esenzioni - Cessioni immobiliari

02/07/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - IVA - Imposta di registro - Trasferimenti immobiliari

01/07/2006 

Si ha decadenza dall’agevolazione “prima casa” quando, in sede di verifica dei presupposti cui la concessione dei benefici fiscali è subordinata dalla legge, l’Agenzia delle Entrate rilevi l’insussistenza di detti presupposti e quindi la mendacità del contribuente sulla loro sussistenza. La decadenza comporta il recupero delle imposte “ordinarie” (e cioè quelle dovute se all’atto non fosse stata applicata la tassazione agevolata) oltre alla sanzione pari al 30 per cento del maggiore importo

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