08/03/2005 
                                
                                    
                                
                                    
                                        Ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, oppure una terza persona, anche per testamento, possono destinare determinati beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) a fare fronte ai bisogni della famiglia.I beni costituiti in fondo patrimoniale vengono specificamente destinati allo scopo suddetto e i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi su tali beni per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.La proprietà dei beni costituen