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10/10/2018 - Articolo del notaio

SOCIETA' - La riforma del concordato preventivo

27/12/2017 - Articolo del notaio

DONAZIONI - Coacervo tra donazione e successione

13/12/2017 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Regime Iva del fabbricato ceduto in corso di costruzione

12/11/2017 - Articolo del notaio

SOCIETA' - La riforma del concordato preventivo

05/12/2016 

DONAZIONE - Cointestazione di rapporto bancario e donazione indiretta

27/04/2016 - Articolo del notaio

SOCIETA' - Recesso convenzionale del socio dalla Srl

24/03/2010 

Entro dieci giorni dalla sua nomina il nuovo Governo si presenta davanti alle Camere per esporre il proprio programma, su cui deve ottenere la fiducia del Parlamento (art. 94, terzo comma, Cost.).In caso di mancata fiducia, il Presidente della Repubblica si rimette all’opera, secondo la consueta procedura già esaminata.La permanenza del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento può essere verificata anche durante il corso della vita del governo attraverso due procedure: - la mozione di sf

16/10/2007 

Le società di capitali sono di tre tipi: società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).Esse consistono in organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale. Il che significa che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Pertanto il socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna

16/10/2007 

Pensiamo all'ipotesi in cui si sia verificata una perdita nel capitale sociale, cosa è necessario fare?L'unica prescrizione di legge al riguardo prevede, che in caso di perdite, la società non può ripartire gli utili fra i soci fino a che il capitale non sia ridotto o reintegrato in misura corrispondente.Tuttavia, diversamente da quanto accade nelle società di capitali, non esiste alcun obbligo di ridurre il capitale qualunque sia l'ammontare delle perdite, anche se esse siano tali da azzera

10/02/2007 

Il trust trova un’efficiente area di utilizzo anche nel diritto di famiglia e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio, quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni. Spesso infatti gli ex coniugi “litigano” sulla intestazione di questi beni (si pensi all’appartamento dove la coppia viveva) e, per comporre questo dissidio, frequentemente si ricorre all’intestazione ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano “garanzia”. T

01/07/2006 

Se la legge fiscale da un lato agevola l’abitazione principale, d’altro lato penalizza le unità immobiliari che il contribuente tiene “a sua disposizione” (un appartamento sfitto in città, una casa di villeggiatura, eccetera): in tal caso, infatti, la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, va maggiorata di un terzo. Più precisamente, per unità immobiliari a disposizione si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione

01/07/2006 

L’acquisto della “prima casa” da parte di soggetti coniugati in regime di comunione legale dei beni rende necessario il coordinamento, con la disciplina fiscale della “prima casa”, delle norme settoriali sul regime degli acquisti effettuati dai coniugi in comunione; le une debbono tener conto delle altre al fine, da un lato, di non impedire l’applicazione dei benefici fiscali alle situazioni che lo “meritano”, e, dall’altro, al fine di non ostacolare, per questioni fiscali, lo scopo che il l

14/03/2006 

Un altro via libera giudiziale per un trust, questa volta finalizzato a esigenze familiari: il Tribunale di Milano ha infatti omologato l'8 marzo 2005 una separazione fra coniugi nel cui ambito è stata appunto convenuta l'istituzione di un trust con il fine di "garantire" alla figlia (ora minorenne) dei coniugi che si sono separati di ottenere la piena proprietà di un'abitazione al compimento del suo trentesimo anno di età. Dopo che il Tribunale di Parma ha omologato (decisione del 3 marzo 2

21/12/2005 

Con la morte di una persona fisica, si “apre” dunque la sua successione e si tratta di individuare chi sono coloro che subentreranno nel patrimonio del defunto. Se c’è testamento, i beneficiari sono i soggetti che il testatore stesso ha indicato; se non c’è testamento (o se il testamento dispone solo di parte del patrimonio ereditario), l’indicazione dei beneficiari è fatta dalla legge (la quale punta l’obiettivo sui congiunti più stretti, con la regola che quelli di grado più prossimo sono

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