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Forse cercavi: viale villa mille valle viole
14/02/2018 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - L'agevolazione per l'acquisto della prima casa

27/12/2013 - Articolo del notaio

COMPRAVENDITA - Immobili di lusso ed imposte

05/06/2013 - Articolo del notaio

IMPOSTE - IMU - Sospensione rata terreni

19/11/2010 

Per abitazione principale s'intende quella ove il soggetto passivo (proprietario o usufruttuario) e i suoi familiari dimorano abitualmente. Essa coincide, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica (mantiene l'agevolazione il coniuge che trasferisce la propria residenza altrove, a causa di separazione coniugale: Cass. 14389/2010).L'articolo 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126, dispone l'esenzione totale dall'Ici per l'abitazione principale e le s

01/07/2006 

Se la legge fiscale da un lato agevola l’abitazione principale, d’altro lato penalizza le unità immobiliari che il contribuente tiene “a sua disposizione” (un appartamento sfitto in città, una casa di villeggiatura, eccetera): in tal caso, infatti, la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, va maggiorata di un terzo. Più precisamente, per unità immobiliari a disposizione si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione

01/07/2006 

Cosa dice la legge. Il testo unico dell’imposta di registro ammette che le agevolazioni “prima casa” spettano anche per l’ acquisto (contestuale o meno rispetto all’acquisto del “bene principale”) delle pertinenze dell’abitazione; la norma in questione poi precisa che <<sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della cas

01/07/2006 

Tra i principali obblighi derivanti dalla proprietà di un bene immobile (o dalla titolarità di un diritto reale quale il diritto di usufrutto, il diritto di superficie o il diritto di abitazione) c’è anche quello di assolverne il relativo carico tributario. La nostra legge fiscale infatti impone al proprietario di beni immobili (o al titolare di diritti reali) di computare tra i propri redditi anche quelli di natura fondiaria, e cioè derivanti dai beni immobili predetti. Tra i diritti reali

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