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23/06/2016 - Articolo del notaio

TRUST - Il voto del protector nell'assemblea della Srl

20/06/2016 

L'affidamento fiduciario

25/04/2016 

Il testamento è un atto scritto con il quale una persona dispone del proprio patrimonio per quando avrà cessato di vivere. Il testamento è un atto revocabile, cioè può essere modificato oppure può essere posto nel nulla da parte del testatore fino al momento della morte.E' importante  tenere presente che il testamento non ha effetto subito, al momento della redazione, ma avrà effetto solo dopo la morte del testatore.Per esempio, chi decide di lasciare un bene ad una determinata persona per t

01/11/2011 

Nel nostro ordinamento non è consentito designare i beneficiari di una successione ereditaria e individuare le attribuzioni patrimoniali a loro favore se non mediante un testamento: si dice “testamento” l’atto con il quale una persona fisica dispone la devoluzione delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere (e “testatore” colui che redige un testamento). In mancanza di un testamento, l’individuazione dei beneficiari della successione e le attribuzioni ad essi spettanti

10/02/2007 

Con la ratifica ad opera della legge 16 ottobre 1989 n. 364 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust (d’ora in poi citata come Conv. Aja), l’Italia ha "riconosciuto" come trust tutti "i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico" (articolo 2, comma 1, Conv. Aja).Si parla dunque

30/03/2006 

IL PATTO DI FAMIGLIA 1. IntroduzioneCon l’introduzione nel nostro ordinamento del “patto di famiglia”, istituto da tempo atteso e caldeggiato, la trasmissione della ricchezza familiare, prevalentemente rappresentata dall’impresa e/o caratterizzata da una predominante dimensione mobiliare, può essere oggi programmata con lungimiranza.Per lungo (forse troppo) tempo le norme che nel nostro ordinamento disciplinano le successioni mortis causa sono rimaste del tutto indifferent

21/03/2006 

I contratti tra familiari aventi ad oggetto la successione nell’ azienda di famiglia non sono dunque più vietati: la legge consente ora di stipulare il cosiddetto “patto di famiglia” e cioè di pattuire tra i membri di una certa famiglia la “destinazione” delle attività economiche di titolarità di un determinato soggetto appartenente alla famiglia medesima in vista della sua successione; e ciò senza che alcuna contestazione sia più sollevabile verso la “sistemazione” così organizzata.Per comp

09/02/2006 - Articolo del notaio

IMPOSTE - Imposta di registro - Conferimento - Accertamento valore

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