08/03/2005
In termini molto semplici (volutamente riduttivi), sono straniere le società che non sono state costituite in Italia (art. 25 della legge 218/95).A tali società, il diritto italiano ritiene applicabile le regole dello Stato in cui esse si sono costituite. Tuttavia – oltre a tali norme – alle stesse società si applica anche il diritto italiano se ed in quanto le società pongano in Italia la loro sede amministrativa ovvero svolgano in Italia la loro attività principale. Questo significa che se la