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19/02/2010 

Della questione si è occupata la Ris. Agenzia Entrate 30 maggio 2008, n. 218/E, secondo la quale:- la consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà non comporta in alcun modo realizzo di plusvalenza; - per verificare se la successiva cessione della piena proprietà comporta realizzo di plusvalenza tassabile (in particolare, se è decorso o meno il quinquennio a tal fine rilevante), occorre aver riguardo alla data di acquisto della nuda proprietà, e non alla data di acquisto dell’usufrutto

24/01/2010 

A norma dell’art. 23, comma 1, lett. f), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette ai non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, tra l’altro, i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso. Pertanto, ai fini delle plusvalenze disciplinate dall’art. 67 Tuir: - in linea generale, la plusvalenza è soggetta a tassazione, in quanto reddito derivante da bene immo

01/01/2010 

L'art. 68 del d.p.r. n. 917/1986 adotta il c.d. principio di cassa, in base al quale sono tassate nel periodo d'imposta solo le plusvalenze corrispondenti ai corrispettivi effettivamente percepiti in quel periodo (cfr. anche la Ris. Agenzia Entrate 10 ottobre 2008, n. 379/E). Quindi, facendo l'esempio di una cessione al prezzo di euro 100.000 (pagato in due tranches da euro 50.000 ciascuna, una nell'anno 2009 e una nell'anno 2010), con una plusvalenza realizzata pari ad euro 10.000, la plusvalen

01/01/2010 

Trattandosi di immobile acquistato per successione, sono soggette a tassazione le plusvalenze in caso di lottizzazione, o nel caso si tratti di cessione di terreno edificabile. L'acquisto per successione rende la plusvalenza non imponibile se la cessione è effettata entro 5 anni dall'acquisto per successione.Nei casi di plusvalenza imponibile, il costo iniziale è dato dal valore indicato nella dichiarazione di successione, o successivamente accertato (ed eventualmente rivalutato, nel caso di

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.In caso di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (in altri termini, la donazione è "neutra" ai fini della determinazione della plusvalenza). In tutti i suddetti casi, riguardo al cos

01/01/2010 

La plusvalenza è il "guadagno" realizzato da chi, avendo acquistato un immobile ad un determinato valore, lo rivende successivamente per un corrispettivo maggiore, lucrando quindi la differenza.

01/01/2010 

Occorre distinguere, essenzialmente, tre tipologie di plusvalenze: 1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986); 2) le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione) (art. 67, comma 1, lett. b)

01/01/2010 

La legge parla di costo "inerente" al bene immobile oggetto di cessione. Occorre quindi valutare, caso per caso, l'inerenza del costo al bene immobile. Certamente possono essere detratte le spese di acquisto (spese notarili, imposte pagate per l'acquisto, spese di mediazione), come pure le spese di costruzione, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria.

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Nel caso di terreni lottizzati acquistati oltre cinque anni prima dell' inizio della lottizzazione o delle opere, si assume come prezzo di acquisto il valore normale (cioé, il valore di mercato) nel quinto anno anteriore (a prescindere, quindi, dal prezzo di acquisto

01/01/2010 

In applicazione del principio di cassa suesposto (ex art. 68 del d.p.r. n. 917/1986), la giurisprudenza ha ritenuto che “Nella permuta di cosa presente con cosa futura (terreno contro unità immobiliari da costruire), la plusvalenza (nel caso di specie, in capo alla cedente) si realizza con il venire ad esistenza del bene futuro e non al momento della stipulazione del contratto; è pertanto in quel momento che la plusvalenza diventa tassabile (Cass. 25 gennaio 2006, n. 1427).

01/01/2010 

Il primo vantaggio consiste nell'applicazione dell'aliquota "secca" del 20%, in luogo dell'aliquota Irpef normalmente applicabile in caso di inserimento della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi (tenendo peraltro conto che, per le plusvalenze da cessione di terreni edificabili è prevista dall'art. 17, lett. g-bis), del d.p.r. n. 917/1986 la tassazione separata). Il secondo, importante vantaggio è quello previsto dal combinato disposto dei commi 495 e 498 dell'art. 1 della legge n. 266/20

01/01/2010 

Comportano realizzo di plusvalenza gli atti a titolo oneroso, con i quali cioè l'immobile viene ceduto verso un corrispettivo: può trattarsi di una vendita, di una permuta, di un conferimento in società, ed in genere di qualsiasi atto in cui sia presente un corrispettivo dell'alienazione, anche di natura non pecuniaria. Può trattarsi o della cessione del diritto di proprietà, o anche della costituzione di un diritto reale (es., usufrutto, cessione di volumetria edificabile).

01/01/2010 

L’amministrazione finanziaria ha avuto modo di rilevare che, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Tuir, “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”. Sulla base della disposizione citata, anche la costituzione di una servitù di passaggio, come qualsiasi altra servitù, va ricondotta all’art. 67, comma 1, lettera b), del Tuir, concernente

01/01/2010 

La plusvalenza si determina conteggiando la differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il prezzo di acquisto è aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili. La rivalutazione riguarda sia il prezzo di

01/01/2010 

A norma dell'art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005, a seguito della richiesta - da rendersi in atto da parte del cedente - di applicazione dell'imposta sostitutiva, il notaio provvede all' applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva medesima, ricevendo la provvista dal cedente (il quale, quindi, deve pagare al momento dell'atto l'imposta calcolata mediante applicazione dell' aliquota del 20% alla plusvalenza realizzata). Il notaio comunica successivamente all'Agenzia delle entrate

01/01/2010 

La cessione effettuata da un imprenditore agricolo (di terreni edificabili, o di altri immobili) genera una plusvalenza qualificata come "reddito diverso" dall'art. 67 del  d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), ed è anch’essa soggetta a tassazione nei casi previsti dal medesimo articolo 67 (Ris. Agenzia Entrate 7 maggio 2002, n. 137/E).

01/01/2010 

Le cessioni effettuate da enti non commerciali (associazioni, fondazioni, enti pubblici) e da società semplici ed enti non residenti senza stabile organizzazione in Italia sono equiparate (a meno che si tratti di cessioni effettuate nell'ambito dell' attività commerciale eventualmente svolta dall'ente) a quelle effettuate da persone fisiche ai fini in oggetto; le relative plusvalenze costituiscono quindi "redditi diversi" agli effetti dell'art. 67 del d.p.r. n. 917/1986.

01/01/2010 

L'unica coincidenza è il termine di cinque anni, ma le due ipotesi hanno presupposti e conseguenze differenti. Infatti: a) ai fini della disciplina delle plusvalenze, non si ha tassazione nel caso in cui il cedente abbia adibito ad "abitazione principale" (sua o dei suoi familiari) il fabbricato, ancorché questo non sia la sua "prima casa"; non ha, inoltre, nessuna importanza il fatto che si riacquisti o meno un altro fabbricato abitativo entro un anno dalla cessione; b) ai fini della discip

01/01/2010 

In caso di immobili acquistati per donazione, la plusvalenza è sempre tassabile, ricorrendo le condizioni previste per le singole fattispecie (lottizzazione; edificabilità del terreno; cessione entro i cinque anni). Nell'ipotesi, peraltro, di cessione di fabbricati o terreni non edificabili, non si tiene conto della donazione ai fini della determinazione del costo di acquisto (che è, invece, quello sostenuto dal donante).Nel caso di cessione infraquinquennale, il quinquennio si computa a far dat

01/01/2010 

Ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte cedente resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 917/1986, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta

01/01/2010 

La fattispecie della plusvalenza immobiliare realizzata da soggetto privato è qualificata come "reddito diverso" dall'art. 67 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), ed è soggetta a tassazione nei casi previsti dal medesimo articolo 67.

01/01/2010 

L'art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986 parla di lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici. La norma è stata interpretata nel senso che si richiede - per realizzare la fattispecie in oggetto - il frazionamento di un terreno in una pluralità di lotti, e la necessaria realizzazione di una pluralità di edifici. L'amministrazione finanziaria ha precisato che costituisce lottiz

01/01/2010 

In presenza di cessione di fabbricati (sia abitativi che non abitativi, sia urbani che rurali), e dei terreni non edificabili, la plusvalenza è soggetta a tassazione solo in alcuni casi. In particolare: A) plusvalenze soggette a tassazione:devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni: 1) plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione; 2) gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni; 3) non deve trattarsi d

01/01/2010 

Nell’ipotesi di trasferimento gratuito, non vi è certamente realizzo di plusvalenza. Nell’ipotesi di trasferimento verso corrispettivo, può probabilmente ritenersi esclusa da tassazione la plusvalenza ai sensi dell’art. 19 della legge n. 74/1987, che esonera da “ogni altra tassa” gli atti ed i provvedimenti relativi al divorzio (norma applicabile anche alla separazione personale: Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 154). In caso di successiva rivendita di immobile acquistato come sopra, oc

01/01/2010 

Anche la rinuncia, a titolo oneroso, ad una servitù comporta realizzo di plusvalenza. In questo caso si è ritenuto che il prezzo di acquisto originario, ove non autonomamente individuato al momento di acquisto del diritto con riferimento particolare alla servitù, debba essere estrapolato dal prezzo complessivo di acquisizione dell'immobile e di costituzione della servitù a suo tempo pagato da colui che, adesso, rinuncia alla servitù. Al riguardo può essere utilizzato un criterio di tipo proporzi

01/01/2010 

Le plusvalenze immobiliari realizzate nell'esercizio di impresa - da imprenditori individuali o società - sono sempre soggette a tassazione quali componenti del loro redditi d’impresa.

01/01/2010 

Occorre innanzitutto definire la nozione di terreno edificabile. A tal fine, occorre innanzitutto aver riguardo agli strumenti urbanistici (piano regolatore, piano particolareggiato, ecc.) vigenti al momento della cessione. L'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248/2006, ha peraltro precisato che, anche ai fini dell'applicazione del d.p.r. n. 917/1986, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico

28/12/2009 

Secondo la Ris. Agenzia Entrate 31 marzo 2003, n. 78/E, occorre distinguere: - riguardo alla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili - che comporta realizzo di plusvalenza a prescindere dalla gratuità o onerosità dell’acquisto, e del tempo trascorso da quest’ultimo - la rivendita di immobile usucapito genera plusvalenza tassabile; in questo caso, si considera come valore iniziale il valore dell’immobile dichiarato e liquidato in sede di registrazione della sentenza di usucapione

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