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SERVITU DI PARCHEGGIO - In Cassazione riconosciuto come servitù il diritto di parcheggiare


Il diritto di parcheggiare un'autovettura in un dato posto-auto è definibile come “servitù” se la situazione concreta sia configurabile come utilità oggettiva per il fondo dominante (e cioè per l'edificio al cui servizio è destinato il posto-auto) e non come utilità personale del soggetto che ha interesse a parcheggiare.

Questa conclusione circa la liceità del contratto con il quale si costituisce una servitù di parcheggio è stata affermata dalla Cassazione nella sentenza n. 7561 del 18 marzo 2019: una pronuncia veramente rilevante in quanto, seppur non sia la prima volta che la Cassazione enuncia questo principio (vi è infatti un precedente nella sentenza 16698 del 6 luglio 2017):

a) il fatto che la Cassazione consolidi, con la sentenza n. 7561/2019, la svolta compiuta con la sentenza 16698/2017, è segno evidente che si è senz'altro aperta una nuova stagione interpretativa rispetto alla costante e rigida chiusura che la Cassazione (8137/2004, 1551/2009, 20409/2009, 5769/2013, 23708/2014) aveva avuto in passato con riferimento alla configurabilità di una servitù di parcheggio;

b) la predetta striscia di pronunce nelle quali la Cassazione aveva decisamente e ripetutamente negato la configurabilità di una servitù di parcheggio si scontrava infatti con la realtà degli interessi evidenziati dalla prassi della contrattazione quotidiana con riferimento a una questione, quella del parcheggio delle auto, di evidente importanza e densa di valore economico. (... segue)

 

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Ultima Modifica: 08/05/2019