Anche la società cooperativa può svolgere l’incarico di amministratore di condominio, poiché il fine mutualistico proprio delle cooperative «è pienamente compatibile con la prestazione di servizi a terzi, concretandosi nella creazione di occasioni di lavoro».
Sono le parole utilizzate dal Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, nel decreto n. 12 del 15 marzo 2018, con il quale è stato dunque ritenuto estensibile anche alle società cooperative il disposto dell’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile che permette alle società di persone e alle società di capitali di assumere l’incarico di amministrazione condominiale. (... segue)
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Ultima Modifica: 17/07/2019