Le società startup innovative, organizzate in forma di Srl, si possono costituire e modificare con tre diverse metodologie (in base all’articolo 4, comma 10-bis, Dl 3/2015):
- la modalità “ordinaria”, con atto pubblico notarile;
- la procedura “alternativa minore”, con scrittura privata (cui sia apposta la firma digitale dei soci costituenti o del presidente dell’assemblea) redatta senza intervento notarile secondo il modello recato dal Dm Mise 17 febbraio 2016 (per l’atto costitutivo) e dal Dm Mise 28 ottobre 2016 (per la deliberazione di modifica dello statuto);
- il metodo “alternativo maggiore”, con scrittura privata elettronica a firma digitale, autenticata dal notaio che ne sia richiesto (ma in questo caso il notaio deve avvalersi della bozza Mise).
Lo afferma il ministero dello Sviluppo economico nella nota prot. n. 411501 del 22 dicembre 2016, che risponde al quesito di un professionista dubbioso sul punto se il Dm 28 ottobre 2016 avesse stabilito che gli atti modificativi dello statuto di Srl startup innovative si potessero stipulare solo in forma privata elettronica (e non anche con verbale notarile); ciò avrebbe sollevato il problema del contrasto tra il Dl 3/2015 e un suo regolamento attuativo. (... segue)
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Ultima Modifica: 03/01/2018