Aumenti di capitale più semplici nelle società per azioni, specie in quelle di più vasta compagine sociale.
La novità più importante contenuta nel Dlgs 184/2012 è l’abrogazione di quella norma, quinto comma articolo 2441 Codice Civile, per la quale la deliberazione di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione doveva essere approvata, in qualsiasi convocazione, con il voto di «oltre la metà del capitale sociale». (...segue)
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Ultima Modifica: 31/10/2012