Nell’assemblea delle società per azioni «chiuse» (quelle che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) è sospeso il diritto di voto delle azioni proprie, e cioè delle azioni emesse dalla stessa società che ne è proprietaria (articolo 2357-ter, comma 2 del Codice civile); di esse si deve però tener conto nel calcolo sia del quorum costitutivo che del quorum deliberativo dell’assemblea.
Nelle società quotate, invece, le azioni proprie si considerano per il calcolo del quorum costitutivo ma non si computano per il calcolo del quorum deliberativo.
Lo decide la Cassazione nella sentenza 23950/2018 (priva di precedenti). (... segue)
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Ultima Modifica: 22/10/2019