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SOCIETA' - Azioni proprie


La nuova disciplina relativa alla rilevazione in bilancio dell'acquisto di “azioni proprie” da parte della società emittente è stata oggetto di tre massime da parte del Consiglio notarile di Milano.

Per effetto dell'articolo 6, comma 1 del Dlgs 139/2015, la previsione secondo cui, in caso di acquisto di azioni proprie, nell'attivo del bilancio doveva essere iscritta una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie (la quale doveva essere costituita e mantenuta finché tali azioni non fossero state trasferite o annullate: articolo 2357-ter del Codice civile) è stata sostituita con la previsione secondo cui l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

La nuova normativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 e si deve applicare ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data; essa pertanto trova applicazione dal bilancio di esercizio che si chiuderà a partire dal 31 dicembre 2016 ovvero anche in data anteriore, in caso di anticipazione della chiusura degli esercizi sociali, purché si tratti di esercizi iniziati a partire dal 1° gennaio 2016. (... segue)


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Ultima Modifica: 28/04/2017