A meno che non lo richieda espressamente la legge, non occorre la redazione di un bilancio straordinario ogni qualvolta la società deliberi un’operazione che inerisca il capitale sociale o che abbia influenza sul capitale medesimo: è il caso, ad esempio, delle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento o mediante passaggio di riserve a capitale, della revoca dello stato di liquidazione, della trasformazione e della emissione di obbligazioni.
La redazione della situazione patrimoniale della società va fatta solo nel caso di deliberazioni di riduzione del capitale sociale per perdite, di fusione o di scissione.
Lo afferma la massima n. 25, contenuta nell’ambito di un “pacchetto” di nuovi orientamenti di recente elaborati dal Comitato regionale notarile della Campania. (... segue)
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Ultima Modifica: 19/11/2017