Non è viziato da nullità il contratto di cessione di partecipazioni sociali stipulato in violazione della clausola di prelazione contenuta nello statuto della società; non ha diritto di riscatto verso il terzo acquirente - ma unicamente il diritto al risarcimento del danno verso il soggetto cedente - il socio che lamenti la lesione del proprio diritto di prelazione (avendo dimostrato non solo la violazione della clausola statutaria di prelazione, ma anche il suo concreto interesse a rendersi acquirente delle partecipazioni cedute da altro socio in dispregio al patto di preferenza).
È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 7003 dell’8 aprile 2015). (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 09/03/2016