La cessione totalitaria di quote societarie non può essere riqualificata come cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro. Lo ha stabilito, con una dettagliata e argomentata pronuncia, la Ctr Sardegna, sezione di Sassari, con la sentenza 386/8/2016.
La vicenda riguardava una cessione totalitaria di quote societarie che l’ufficio aveva riqualificato, in base all’articolo 20 del Dpr 131/1986, come cessione d’azienda. La commissione tributaria regionale rileva innanzitutto che la cessione d’azienda è istituto distinto rispetto alla cessione di quote (anche totalitaria), con effetti giuridici, contabili, gestionali e fiscali diversi. Così che la scelta di una figura negoziale rispetto all’altra non può configurare alcun intento elusivo. Pertanto, l'ufficio non può in alcun modo tassare con l’imposta di registro proporzionale la cessione di quote sociali, anche se totalitaria.
In secondo luogo, la Ctr Sardegna delimita puntualmente il potere di riqualificazione dell’ufficio ai fini dell’imposta di registro. Si afferma, infatti, che questo potere attiene agli effetti giuridici degli atti posti alla registrazione e non alla natura economica sottostante degli stessi atti.
La sentenza di Ctr Sardegna, sezione di Sassari, n. 386/8/2016 si può leggere cliccando, a fianco, nella Documentazione Correlata