È possibile introdurre a maggioranza nello statuto sociale la clausola di drag along (o clausola di “trascinamento”) che sia strutturata non come un’opzione call ma come diritto del socio di maggioranza, titolare del drag, di sciogliere anticipatamente la società.
È questa l’affermazione contenuta nella massima n. H.1.19, elaborata dal Consiglio del Notariato del Triveneto.
La clausola di drag along è quella statuizione in forza della quale, nel caso in cui uno dei soci (di solito, di maggioranza) intenda alienare le proprie partecipazioni, anche gli altri soci - di solito, quelli di minoranza - possono essere obbligati ad alienare le proprie partecipazioni. (... segue)
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Ultima Modifica: 20/09/2018