Se lo statuto di una Srl contiene una clausola di divieto di cessione delle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale oppure una clausola di “mero gradimento” nel caso in cui uno dei soci intenda cedere la propria quota, ogni socio di quella società, in qualsiasi momento della vita societaria, può esercitare il diritto di recesso dalla società stessa: lo sancisce l’articolo 2469, comma 2, del Codice civile.
È però possibile – secondo la massima 151, di recente elaborata dal Consiglio notarile di Milano – inserire nello statuto della Srl che contiene una clausola di «mero gradimento», la previsione che limiti il diritto di recesso dei soci al solo caso in cui venga negato il gradimento richiesto dal socio, prospettando l’intenzione di cedere la propria partecipazione. (... segue)
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Ultima Modifica: 09/10/2017